A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Lgs n. 139/2015 e il principio contabile OIC 32, l’impresa dovrà fornire:

1) Informazioni circa i termini e le condizioni più significative che possono influenzare i flussi futuri.
2) Modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato terminato sulla base di evidenze di mercato;
3) Le variazioni del fair value iscritte al Conto economico ed imputate sullo stato patrimoniale netto;
4) I movimenti delle riserve del fair value avvenute nell’esercizio.

Martingale Risk fornirà alla tua impresa un assistenza completa in merito agli aspetti legali relativi alla valorizzazione dello strumento derivato con riferimento anche ai dati di input (curve forward e volatilità).

In particolare, la verifica si svilupperà secondo i seguenti principi:

1. Individuazione degli strumenti derivati in essere o incorporati, i quali espongano la società̀ al rischio di variazioni delle variabili di mercato. I derivati verranno quindi identificati e scorporati se insiti in altri strumenti finanziari, quali le obbligazioni.
2. Verifica della funzione di copertura (o speculativa) attraverso i test e le modalità previste dalla normativa italiana e dai principi contabili internazionali.
3. Stima del “fair value” (detto anche ‘‘Mark to Market’’), ovvero del valore di mercato del strumento derivato, al fine di valutare l’entità delle poste da iscrivere in Bilancio, con indicazione dei modelli e delle tecniche di valutazione..

Calcolo del MtM dei derivati per inserimento in bilancio

Il D.Lgs. n° 139/2015 (c.d. “Decreto Bilanci”) introduce nuove norme sulla redazione del bilancio a partire dal 1/1/2016, imponendo alle società̀ non obbligate a redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (standard IAS/IFRS), incluse quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, le seguenti poste contabili:

a) I derivati devono essere iscritti nello Stato Patrimoniale nelle passività tra i ‘‘Fondi per rischi ed oneri’’, come ‘’Strumenti finanziari derivati passivi’’ oppure nelle attività sotto la voce ‘’Attività finanziarie che non costituiscano immobilizzazioni’’ – come ‘‘Strumenti finanziari derivati attivi’’.

b) Il D.Lgs. n° 139/2015 elimina nei conti d’ordine l’indicazione dei derivati, dove prima erano registrati gli impegni relativi ai contratti derivati.

c) In merito al Conto Economico, il Decreto ha innovato gli Art. 2425 – 2426 introducendo l’obbligo che le variazioni del fair value siano imputate al conto economico sotto la voce ‘‘Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie’’, nella quale sono riportate le rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati. Se le variazioni sono positive, le medesime andranno accantonate in una riserva non disponibile, mentre se sono negative andranno contabilizzate tra le svalutazioni. Nel caso gli strumenti finanziari derivati siano utilizzati a copertura di un operazione programmata, saranno sempre rilevati al fair value, ma le variazioni dello stesso non transiteranno nel Conto Economico, bensì andranno ad alimentare una specifica voce del Patrimonio Netto denominata ‘‘Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari’’ che tuttavia entra nel computo ai fini della determinazione del Patrimonio Netto (Cfr. Artt. 2412, 2433,2442,2446 2447 ).

Determinazione della natura del derivato, specificando se si tratta di un derivato di copertura o speculativo.

DERIVATO DI COPERTURA
•        Derivato di cui il fair value compensa le oscillazioni del corrispondente fair value del strumento sottostante, ossia in cui vi è una stretta documentata correlazione fra le caratteristiche dello strumento derivato e del rischio coperto. Nel caso di derivati di copertura sui tassi d’interesse, sui tassi di cambio, su prezzi di mercato o sul rischio di credito di elementi presenti di bilancio gli eventuali utili realizzati nella valutazione del fair value possono essere distribuiti, a patto che sia valutato simmetricamente a quello del derivato anche il fair value dell’attività sottostante.

DERIVATO SPECULATIVO
•       Derivato di cui il fair value non compensa le oscillazioni del corrispondente fair value del strumento sottostante. In tal caso, gli utili conseguenti alla valutazione al fair value non sono utilizzabili.

Per prenotare una valutazione preliminare è sufficiente compilare il form sul nostro sito oppure scrivere a info@martingalerisk.com o contattare i ns uffici ai seguenti recapiti telefonici:

Roma – Largo del Nazareno, 15
Tel. 800 057750 – 06/32652828

Milano – Via Privata Maria Teresa, 4
Tel. 02/89092280