Con l’ordinanza 34889 del 13/12/2023, la Cassazione afferma che gli interessi indicizzati all’Euribor su mutui, finanziamenti e leasing stipulati tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 sono nulli, in quanto manipolati da un cartello di banche. Di conseguenza è possibile chiedere la restituzione degli interessi indicizzati all’Euribor e pagati alle banche sul periodo incriminato.

Nell’ambito di un procedimento sulla validità degli interessi applicati a un contratto di leasing, la Corte di Cassazione si è espressa riprendendo una pronuncia della Commissione Antitrust Europea del 4/12/2013. La Commissione, oltre 10 anni fa, aveva infatti accertato come otto banche europee si fossero messe d’accordo per manipolare il tasso Euribor, violando in tal modo il principio della libera concorrenza.

Posto che è stato dichiarato illegittimo il parametro Euribor nel periodo incriminato, risultano illegittimi anche gli interessi calcolati sulla base di questo parametro. L’ordinanza è applicabile sia per le aziende che per  gli enti locali hanno pagato alle Banche o alla Cassa Depositi e Prestiti.

Cosa dice l’ordinanza?

La Cassazione, basandosi sulla pronuncia dalla Commissione Antitrust, ha creato il presupposto giuridico affinché qualsiasi contratto di finanziamento con interessi indicizzati all’Euribor nel periodo incriminato possa ritenersi nullo. La nullità colpirebbe anche i contratti stipulati con le banche non facenti parte del cartello, e dunque tutti i finanziamenti erogati da banche italiane o europee.  

L’istituto che dovesse essere condannato da un tribunale a risarcire gli interessi a un’azienda o a un ente locale in conseguenza di questa nullità dell’Euribor potrà eventualmente rivalersi sulle banche che hanno partecipato al cartello medesimo.

Di conseguenza, qualsiasi azienda o ente locale che tra il 29  settembre 2005 e il 30  maggio 2008 aveva in essere un contratto di finanziamento (es. mutuo o leasing, o in caso di enti locali anche BOC, BOP o BOR) o un derivato indicizzato all’Euribor, può avanzare la richiesta di risarcimento delle somme versate, invocando la nullità degli interessi. Il diritto di fare causa, lo ribadiamo, vale nei confronti di tutte le banche, non solo di quelle direttamente coinvolte nel cartello. Ed infatti, nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, la società di leasing non era coinvolta nel cartello incriminato.

In termini di prescrizione, la Cassazione non si è pronunciata in maniera netta; secondo la giurisprudenza attuale, è possibile richiedere un risarcimento per i contratti di finanziamento ancora in essere o per quelli chiusi da non più di 10 anni.

Come recuperare le somme versate?

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Ordinanza della Corte di Cassazione n.34889 del 13/12/2023