IL REGIME DI CONSULENZA

Molto spesso negli ultimi anni le banche intermediarie in Italia hanno venduto indiscriminatamente titoli finanziari al pubblico dei risparmiatori senza alcuna cura degli interessi di questi ultimi, in assoluto spregio degli obblighi di diligenza posti dalla normativa nazionale ed europea a carico degli intermediari finanziari, generando delle ingenti perdite.

Il quadro si aggrava significativamente quando il comportamento summenzionato avviene in regime di consulenza finanziaria. La consulenza finanziaria è quel servizio continuativo prestato – su base contrattuale – da un intermediario finanziario e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di investimento di un determinato cliente.

E’ dunque un’attività basata sulla valutazione delle esigenze e delle caratteristiche del cliente che si esplica nella gestione di un intero portafoglio titoli o nella fornitura di pareri e/o raccomandazioni anche su uno specifico titolo o su una specifica operazione.
Per poter valutare l’opportunità o la compatibilità di un singolo investimento o di una strategia di gestione di un portafoglio è dunque indispensabile che l’intermediario finanziario ottenga approfondite e specifiche informazioni inerenti al cliente ed in ordine ai punti di seguito indicati:

  • Conoscenza ed esperienza in materia di investimenti – L’intermediario deve appurare con quali tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari il cliente ha già operato, la loro natura e la dimensione e frequenza delle operazioni finanziarie già compiute. L’intermediario dovrà inoltre verificare il livello di istruzione e la professione svolta dal cliente.
  • situazione finanziaria – E’ necessario per l’intermediario conoscere la fonte e la consistenza del reddito e del patrimonio complessivo del cliente, i suoi impegni finanziari già assunti e la sua capacità di risparmio.
  • obiettivi di investimento – L’intermediario deve appurare la propensione al rischio del cliente, la sua disponibilità a tenere impegnato il suo capitale per un determino orizzonte temporale e le finalità della strategia di investimento.

Senza una contezza granitica delle informazioni sopra esposte, un intermediario finanziario non sarebbe mai in grado di valutare con efficacia l’adeguatezza di una scelta di investimento, ovvero la compatibilità di tale investimento con gli interessi e le caratteristiche di un determinato cliente.
Dunque, una volta delineato approfonditamente il profilo del cliente, l’intermediario finanziario in regime di consulenza dovrà assolvere imprescindibilmente – ai seguenti principali obblighi:

  • acquisire tutte le informazioni inerenti agli strumenti finanziari da proporre al cliente o dallo stesso richiesti.
  • valutare l’adeguatezza di tali strumenti rispetto alla profilatura del cliente.
  • eseguire gli ordini di acquisto/vendita alle condizioni migliori possibili per il cliente e con la massima trasparenza ed informativa per quanto concerne i costi.
  • informare il cliente durante l’intera vita dello specifico titolo all’interno del suo portafoglio titoli circa qualsiasi elemento di natura straordinaria che impatti significativamente sulle dinamiche di rischio del titolo.

In molti casi, purtroppo, gli intermediari finanziari non hanno assolto e continuano a non assolvere correttamente, per colpa o talvolta con dolo, agli obblighi di cui sopra. In particolare, abbiamo assistito sin troppe volte alla circostanza per la quale le banche hanno venduto ai risparmiatori, specialmente a quelli meno preparati e privi di esperienza finanziaria, titoli “tossici” ad elevato contenuto di rischio, quali le obbligazioni subordinate di varie banche (Monte dei Paschi, Carige, Banca Popolare di Bari etc).

In tal caso, laddove la scorretta e/o deficitaria condotta dell’intermediario ha causato perdite in capo al risparmiatore, quest’ultimo può certamente essere meritevole di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti.
Ecco le fattispecie più comuni di responsabilità dell’intermediario nella vendita dei titoli ai clienti:

  • l’intermediario ha consigliato un titolo rischioso, inadeguato e/o incompatibile con la profilatura, con l’esperienza e con il portafoglio del cliente.
  • l’intermediario non ha reso al cliente, al momento della vendita dei titoli, un’informativa esaustiva sui rischi di perdite associati a questi ultimi, cosi come prescritto dalla normativa vigente.
  • l’intermediario non ha comunicato al proprio cliente il raggiungimento di una soglia di perdita in corso su uno specifico titolo presente all’interno del portafoglio, nonostante tale succitata soglia sia predeterminata all’interno del contratto di consulenza.

Cosa fare?

Orbene, se un cliente si ritrova all’interno di una o più delle fattispecie suindicate, la soluzione più immediata e concreta per recuperare le perdite generate dai titoli e/o dai portafogli oggetto di consulenza da parte degli intermediari finanziari è quella di farsi assistere da Martingale Risk, società di contenzioso bancario/finanziario oggi leader in Italia nel recupero delle perdite su investimenti finanziari.
Martingale Risk compirà tutte le azioni legali e negoziali necessarie per il recupero delle perdite subite dal cliente, senza richiedere alcun importo a titoli di compenso anticipato, costi e spese, venendo remunerata unicamente in base ad una percentuale degli importi effettivamente recuperati.
Martingale Risk può avvalersi all’interno della propria organizzazione dei professionisti trai più specializzati nel ramo dei contenziosi sugli investimenti finanziari e, ad oggi, ha già recuperato più di 140 milioni di euro ed ha gestito più di 2.000 contenziosi – nazionali ed internazionali – con un tasso di successo pari al 92%.

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