E’ sempre opportuno verificare la correttezza del proprio mutuo sottoscritto con la banca in quanto sono moltissimi i contratti in circolazione che contengono alla stipula condizioni irregolari e criticità che, se validamente contestate, possono portare al recupero di tutti gli interessi pagati.

Importante sul tema è la recente decisione del Tribunale di Bari il quale, RAVVISANDO L’USURA SUL MUTUO, con Ordinanza del 18-10-2016 ha sospeso la procedura esecutiva che un istituto di credito internazionale aveva avviato sull’immobile intestato al cliente.

L’azienda, una società di persone della provincia di Bari, aveva sottoscritto il mutuo ipotecario a giugno 2009. A seguito del mancato rispetto dei pagamenti, perpetrato per mesi, la banca ha deciso di avviare la procedura esecutiva sull’immobile posto a garanzia attraverso un pignoramento notificato nel 2015.

Il cliente si è opposto in giudizio eccependo la natura usuraria delle condizioni pattuite nel contratto originario del mutuo. Dalla valutazione del Tribunale di Bari, il reclamo del cliente è risultato fondato.

 

Dal contratto di mutuo è emerso infatti che il tasso di mora fissato dalla banca in caso di ritardato pagamento delle rate era superiore rispetto alla soglia di usura in vigore alla stipula del contratto, come prevista dalla L.108/1996. Tale usura risultava apparentemente sanata dall’inserimento nel mutuo della cd. clausola di salvaguardia, che le banche generalmente utilizzano per ricondurre il tasso di mora al tasso limite in vigore, nel caso in cui il tasso degli interessi di mora fissato superi il tetto massimo stabilito per legge.

 

Secondo il Tribunale di Bari, però, il mutuo è risultato, in ogni caso, viziato da usura in quanto il contratto prevedeva anche una penale dell’ 1,5% da applicare in caso di estinzione anticipata del mutuo. Tale penale, inserita nel calcolo del Tasso effettivo Globale (TEG) del mutuo, ha reso quest’ultimo superiore alla soglia d’usura prevista dalla legge, rendendo così l’intero mutuo usurario.

 

Secondo i Giudici di Bari, la verifica dell’usura in un finanziamento va condotta includendo nel TEG anche gli interessi di mora e la penale per l’anticipata estinzione, anche se si tratta di costi eventuali. Di conseguenza è inefficace la clausola di salvaguardia che si limiti a ricondurre al tasso soglia i costi riferiti agli interessi corrispettivi o di mora, senza alcun riferimento ai costi ulteriori ed eventuali ma comunque pattuiti, come appunto il costo della penale per estinzione anticipata.

Pertanto, ravvisando l’usurarietà del mutuo, il Tribunale di Bari ha sospeso il pignoramento sull’immobile del cliente, invalidando così il credito vantato per il momento dalla banca nei confronti del cliente moroso.

È opportuno dunque verificare la correttezza del proprio mutuo sia per scongiurare il pagamento di interessi illegittimi e non dovuti alla banca, sia per verificare la validità e la fondatezza di eventuali atti giudiziari promossi dalla banca stessa.

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