E’ importante verificare che le banche abbiano rispettato le norme che impongono l’assenza di anatocismo nei conti correnti dal 1/1/2014. In caso contrario, Martingale Risk aiuta a ottenere indietro le somme illegittimamente pagate.

Con due successive Ordinanze del 25 marzo 2015 e 3 aprile 2015, il Tribunale di Milano ha ribadito l’importante principio secondo il quale – dal primo gennaio 2014 – l’anatocismo bancario non è più ammissibile. Ciò è stato affermato nella Legge di stabilità n. 147/2013. Pertanto le banche non possono dar corso a qualsivoglia forma di anatocismo (vale a dire il pagamento degli interessi maturati sugli interessi dei trimestri precedenti), sia nei conti correnti in essere che in quelli ancora da stipulare.

Le pronunce scaturiscono dai ricorsi d’urgenza presentati, ai sensi dell’ art. 140 comma 8 del Codice del Consumo, da parte di un’associazione di consumatori, che ha citato in giudizio tre diverse banche per ottenere la declaratoria di illegittimità dell’anatocismo e la conseguente proibizione della capitalizzazione degli interessi passivi, contraria alla legge vigente e ai doveri di correttezza a cui le banche devono attenersi, secondo i principi di buona fede e trasparenza.

I Giudici di Milano hanno affermato che l’applicazione di una norma divenuta nulla per effetto di una modifica normativa, costituisce una violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte delle banche. Di conseguenza, tutti gli interessi anatocistici pagati dai clienti a partire dal 1/1/2014 sono da ritenersi illegittimi perché contrari alla mutata disposizione legislativa e, pertanto, devono essere restituiti.

La vicenda

Nel caso di specie, le banche si sono opposte al ricorso dei consumatori, sostenendo la tesi secondo la quale la Legge di stabilità n. 147/2013, cha ha modificato il secondo comma dell’art. 120 TUB, rimarrebbe “in sospeso” in attesa dell’intervento di una nuova delibera del C.I.C.R. (Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio), come accaduto in passato quando il decreto legislativo n. 342/1999 aveva ammesso l’anatocismo bancario a condizioni di reciprocità (stesso criterio di periodicità per il conteggio degli interessi debitori e creditori della clientela), lasciando alla successiva delibera del C.I.C.R. del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, il compito di determinare le modalità e criteri per la produzione di interessi nell’esercizio dell’attività bancaria.

I Giudici, che in un primo momento avevano rigettato il ricorso dell’associazione per difetto di legittimazione della domanda, hanno successivamente invertito la rotta accogliendo il reclamo e ritenendo, invece, inammissibile l’opposizione delle banche basata sulla pretesa che la nuova normativa non fosse immediatamente precettiva bensì subordinata, per la sua entrata in vigore, ad una futura norma di attuazione da parte del C.I.C.R.

Al contrario, la Legge n. 147/2013 non prevede alcuna forma di subordinazione ad un successivo intervento normativo da parte del C.I.C.R. (che tra l’altro risulterebbe anche in contrasto con il principio della gerarchia delle fonti).
Pertanto il divieto di anatocismo è da ritenersi effettivamente operante a far data dal 01.01.2014, e gli interessi periodicamente addebitati non possono più produrre ulteriori interessi nei successivi trimestri.

In forza di tale decisione, i Giudici hanno accolto il reclamo dei consumatori, rimettendo al giudizio ordinario la causa e condannando le banche a non dar corso a qualsiasi ulteriore forma di anatocismo degli interessi passivi, oltre al pagamento delle spese di lite.

Le Ordinanze in commento suggeriscono che è sempre opportuno verificare la correttezza dell’operato posto in essere dalle banche.

Perché è importante affidarsi a consulenti esperti

Martingale Risk si rende disponibile a compiere un’analisi preliminare, totalmente gratuita e senza impegno, degli estratti conto in Suo possesso, per individuare l’eventuale presenza di anatocismo oppure di altre criticità contestabili, ed a rappresentare le concrete prospettive di recupero.

Una volta accertata – tramite Check-up gratuito – la presenza di anomalie contestabili alla Banca e gli importi potenzialmente recuperabili, Martingale Risk propone un mandato professionale finalizzato al recupero di tutto quanto illegittimamente pagato, facendo leva sulle migliori competenze professionali, tecniche e legali di cui dispone.

Martingale Risk, in tema di conti correnti, ha maturato un curriculum rilevante di Casi di successo, avendo chiuso in fase stragiudiziale numerose transazioni e permesso a tanti correntisti di recuperare somme indebitamente corrisposte alla Banca che, altrimenti, sarebbero andate perse. Ciò è possibile grazie al team di tecnici e legali che, quotidianamente, si confermano valido centro di eccellenza nella tutela dei diritti dei nostri clienti.

Per ogni ulteriore chiarimento o per prenotare un Check-up gratuito, La invitiamo a contattare i seguenti recapiti:

Sede di Roma – tel: 06/32652828

Sede di Milano – tel: 02/89014090

info@martingalerisk.com