Il Collegio di Roma dell’ Arbitro Bancario e Finanziario, con una recente disposizione del 13/03/2015 ha esaminato, su ricorso di un cliente, un finanziamento e le polizze assicurative ad esso connesse, denominate rispettivamente “vita ed infortuni” e “indennitaria”(riguardante i rischi di salute del contraente), stipulati a gennaio 2011, determinando la restituzione dei tassi ultra-legali a favore del cliente.

La controversia ha riguardato, in sostanza, la questione più generale se i costi relativi alle polizze assicurative stipulate contestualmente ad un finanziamento, debbano o meno essere inclusi nel calcolo del T.A.E.G.

A tal proposito l’ ABF ha sottolineato come, ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. d) del Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio 1992 (in vigore fino al 9 febbraio 2011) debbano rientrare nel calcolo del T.A.E.G. anche “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”.

La vicenda

Nel caso di specie, l’ABF ha ritenuto la polizza “indennitaria” non rientrante nella fattispecie delle spese elencate nel sopracitato articolo del decreto ministeriale, in quanto volta a fornire garanzie nell’interesse del cliente e, peraltro, stipulata contestualmente al finanziamento ma avente una durata inferiore rispetto ad esso.

Diverso l’orientamento per quanto concerne invece la polizza “vita ed infortuni”, che rientrerebbe nella casistica delle spese da ricomprendere nel calcolo del T.A.E.G. anche in virtù dei seguenti motivi:

  • durata analoga a quella del finanziamento;
  • pagamento del premio in via anticipata da parte dell’intermediario, e successivamente restituito dal cliente secondo uno specifico piano di rimborso previsto dal contratto di finanziamento stesso;
  • l’intermediario come beneficiario della prestazione resa dalla compagnia assicurativa (fino alla concorrenza delle somme).

Stante il manifesto collegamento tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa sottoscritta, secondo l’ABF quest’ultima sarebbe stata illecitamente esclusa dal calcolo del T.A.E.G. e, dunque, la clausola contrattuale relativa alla determinazione del T.A.E.G stesso è da considerarsi nulla.

Il caso in esame ci ricorda come ogni singola pattuizione tra le banche ed i clienti deve essere correttamente stipulata secondo legge e, se non validamente conclusa, può essere oggetto di contestazione.

 Le banche e gli intermediari finanziari hanno un dovere di trasparenza informativa nei confronti dei cliente, come previsto dagli articoli 116 e 117 del TUB. L’onere riguarda la pubblicizzazione in modo chiaro di tassi di interesse, prezzi e altre condizioni economiche applicate alle operazioni e ai servizi offerti.

Questo si verifica anche quando il cd I.S.C. o T.A.E.G. risulta mancante o non puntualmente indicato in contratto.

Il T.A.E.G., introdotto dalla direttiva europea n. 90/88/CEE, è un indicatore sintetico e convenzionale proprio dei contratti di finanziamento molto importante, e rivela in termini di percentuale il costo annuale totale del credito erogato, comprensivo di spese accessorie (es. spese di istruttoria, costi per l’apertura della pratica, le assicurazioni e tutti gli oneri ad esso connessi) che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente. È un elemento fondamentale in quanto dà diritto al cliente di conoscere in anticipo il tasso annuale complessivo di spesa che dovrà affrontare.

Il C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) con Delibera del 04/03/2003, all’ art. 9 comma 2, ha individuato le categorie di contratto per cui risulta obbligatoria l’esplicitazione dell’ ISC: conti correnti, mutui, anticipazioni bancarie, contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” ed aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio.

Con successivo Provvedimento del 29/07/2009 art. 8 sez. II, aggiornato al 20/06/2012, la Banca d’Italia ha inserito l’ISC tra le informazioni obbligatorie da fornire ai clienti nel documento di sintesi e nel foglio informativo.

Una mancata (o non puntuale) indicazione dell’ISC o T.A.E.G. alla data di stipula del finanziamento genera l’ipotesi di indeterminatezza del contenuto contrattuale fondamentale e, dunque, la nullità della clausola in questione, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale che, ex art. 125-bis TUB, equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.

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