L’essere il più semplice nel campo dei derivati (plain vanilla) non rende il derivato in automatico adatto a qualunque tipo di investitore.

La vicenda

Un’Azienda piemontese ha stipulato nel 2012 un contratto di mutuo a SAL agrario del valore di Euro 800.000.

Contestualmente alla seconda erogazione del Mutuo la Banca ha proposto al cliente la stipula di un contratto derivato, al fine di tutelarsi dal rischio di rialzo dei tassi.

Ben presto tale strumento si è rivelato un mero aggravio di costi a carico della Società. Tra il 2012 e 2018 il derivato ha causato all’Azienda un addebito di oltre 60.000 Euro.

In sede di contenzioso legale, il CTU ha rilevato una evidente asimmetria tra il contratto di Mutuo e l’IRS proposto dalla banca.

Quanto alla profilatura Mifid, il CTU ha riscontrato che la Società non aveva mai sottoscritto derivati prima del contratto preso in esame (dato desumibile anche dalla Centrale Rischi). Inoltre l’amministratore della Società non conosceva le caratteristiche dei prodotti finanziari complessi, e nello specifico dei contratti derivati.

Pertanto l’operazione è risultata NON in linea con il profilo di rischio della Società.

Conclusione

L’intermediario ha sempre l’obbligo di avvisare il cliente quando l’operazione è ritenuta inopportuna e di segnalare all’investitore tutti i rischi ad essa connessa.

In caso di mancanza di prova positiva d’aver adempiuto agli obblighi informativi di legge, rimane a carico della Banca la responsabilità per i danni causati al proprio cliente.

Pertanto, nel caso di specie, la Banca è stata condannata alla restituzione in favore della Società di  tutti gli addebiti illeciti, quantificati in Euro 60.309,11 oltre le spese del giudizio pari a Euro 7.795,00.

FONTE: Sentenza Tribunale Torino Derivato Plain Vanilla 21661 

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