Un mutuo che prevede un tasso di interesse indicizzato ad una valuta estera contiene elementi illegittimi e, dunque, contestabili.

A tal proposito, con una recente Ordinanza (n. 44182/2015 del 3 gennaio 2017) il Tribunale di Roma ha condannato una nota banca internazionale alla restituzione in favore dei clienti di Euro 78.417,43 – oltre al pagamento di un ulteriore indennizzo pari ad Euro 7.000 per responsabilità aggravata –  per via della clausola contrattuale che indicizza gli interessi del mutuo al franco svizzero.

 

La vicenda è iniziata nel 2008, quando una coppia di clienti ha ottenuto dalla banca l’erogazione di un mutuo ipotecario di Euro 240.000. Nel 2013, quando i mutuatari hanno deciso surrogare il mutuo, hanno ricevuto da parte della banca un conteggio di estinzione anticipata che prevedeva, oltre al pagamento dell’intero debito residuo alla data di chiusura (Euro 219.775,35) una ulteriore somma di circa  Euro 80.000 da pagare a titolo di conguaglio per la differenza del cambio Euro/Franco Svizzero, in virtù della clausola di cui sopra.

Il cliente ha dapprima pagato l’ulteriore importo richiesto dalla banca, e subito dopo ha citato quest’ultima in giudizio per contestare la somma indebitamente pretesa a titolo di “rivalutazione del capitale”. Parallelamente i clienti hanno avviato anche una procedura di reclamo presso l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) il quale, con decisione del 20 maggio 2015, ha pronunciato la nullità della clausola contrattuale che prevedeva i criteri di calcolo del conguaglio Euro/Franco Svizzero.

Il Giudice di Roma, ricalcando quanto già deciso con parare favorevole dall’ABF, ha stabilito l’irregolarità di tale clausola contrattuale, che comporta un ingente squilibrio ai danni dei consumatori, inevitabilmente esposti al rischio del tasso di cambio.

 

In virtù di quanto sopra, il Tribunale ha dichiarato nulla la clausola relativa alla determinazione degli interessi indicizzati al franco svizzero e, per l’effetto, condannato la banca alla restituzione della somma di Euro 78.417,43 indebitamente pagata dai clienti.

Inoltre il Giudice, ravvisando un comportamento contrario ai principi di trasparenza, pubblicità e chiarezza da parte dell’istituto di credito, ha stabilito la restituzione di ulteriori Euro 7.000, da rifondere ai clienti per responsabilità aggravata della banca.

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