CORTE DI CASSAZIONE: IMPRENDITORE RISPARMIA EURO 216.000 PER NULLITA’ INTERESSI SU CONTO CORRENTE

La mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell’intero rapporto ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti.

La conferma arriva dalla recente decisione della Corte di Cassazione del 07-03-2017, con la quale un imprenditore è riuscito ad evitare il pagamento di Euro 216.062,94 oltre interessi richiesto dalla banca mediante decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

La banca aveva inizialmente ingiunto l’imprenditore al pagamento della somma di Euro 216.062,94 per saldo negativo su un conto corrente. L’impresa si è opposta in giudizio, presentando controdeduzioni che evidenziavano irregolarità sul conto corrente.

Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 294/2013 del 24/09/2013, accertando la presenza negli estratti conto di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate, ha revocato il decreto ingiuntivo della banca.

La banca con ricorso n. 10947/2015, si è opposta alla decisione del Giudice, ma la Corte d’Appello con la recente decisione ha confermato ulteriormente la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, rigettando il ricorso della banca.

Motivazione della decisione risiede nella mancanza del contratto di apertura del conto corrente.

L’accensione del conto non è risultata formalizzata in alcun documento contrattuale contenente l’esatta definizione degli interessi e tutte le condizioni economiche che poi sarebbero state applicate in corso di rapporto. Dunque, in assenza del contratto di apertura pattuito per iscritto tra le parti, le clausole unilateralmente applicate dalla banca sono risultate nulle, con conseguente applicazione dei tassi legali stabiliti per legge in sostituzione di quelli effettivamente utilizzati ai sensi dell’art. 117 TUB.

È dunque importante verificare la correttezza dei propri conti correnti aziendali.
Perfino un decreto ingiuntivo potrebbe risultare infondato se la somma pretesa dalla banca è frutto di un rapporto bancario viziato da criticità ed illegittimità.

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