AFFIDAMENTI BANCARI SUI CONTI CORRENTI:
COME AGIRE CONTRO I COSTI ILLEGITTIMI DELLA BANCA.

Un numero sempre più elevato di imprese che richiedono crediti presso i propri istituti bancari, si ritrovano inconsapevolmente a fare i conti con costi nascosti o illegittimi, quasi impossibili da individuare senza rivolgersi a un esperto del settore finanziario.
Risulta quindi fondamentale possedere una corretta conoscenza delle reali problematiche a cui si può andare incontro, in modo da individuare le condizioni capestro sottoscritte inconsciamente con la propria Banca e poter far valere i propri diritti.
Martingale Risk, tramite l’analisi gratuita preliminare, offre alle proprie aziende clienti un supporto per valutare i propri estratti conto aziendali: in caso di individuazione di irregolarità si potrà valutare la miglior contestazione da percorrere per ottenere il giusto risarcimento.
Dal 2009 i professionisti tecnici e legali che compongono la Martingale Risk hanno accumulato centinaia di casi di successo con cospicui rimborsi ottenuti mediante accordo transattivo con la Banca o in corso di causa civile.

Approfondiamo ora le principali irregolarità attuate dalle banche sui conti correnti.

ANATOCISMO:

L’anatocismo è una prassi diffusa in ambito bancario secondo cui viene applicato un regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori applicati ai clienti che dà luogo alla formazione di interessi su interessi.
In particolare, gli interessi e le altre competenze vengono capitalizzate, cioè sommate al capitale prestato, ad ogni chiusura trimestrale. I nuovi interessi vengono quindi calcolati non solo sul capitale prestato, ma anche su interessi e competenze precedentemente liquidate, comportando così un aggravio reale del costo sostenuto dal correntista.
L’azienda inconsapevolmente si troverà dunque a dover corrispondere due volte lo stesso costo, rischiando di avere una crescita esponenziale e perdite elevate. È fondamentale ricordare che la legge vieta qualsiasi forma di produzione di interessi su interessi già dovuti nei confronti della banca, come da ultimo l’art. 1, comma 629, del 27 dicembre 2013, n. 147, che ha eliminato l’anatocismo bancario stabilendo che dal 1 gennaio 2014 il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Per saperne di più clicca >> qui

POSTERGAZIONE ED ANTERGAZIONE VALUTE

Un’altra prassi diffusa in ambito bancario è quella della postergazione delle poste in accredito e antergazione delle poste in addebito o “effetto valuta”. Tale pratica è spesso utilizzata quale espediente dalle Banche per accrescere i giorni base per il calcolo degli interessi passivi e per diminuire quelli che si riferiscono agli interessi attivi.
La presenza del suddetto meccanismo produce un’illegittima violazione del disposto dell’art. 120 del TUB secondo cui gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:

a) dal giorno in cui è effettuato il versamento, per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti sulla stessa banca presso la quale è effettuato il versamento;

b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratto di assegni circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratto di assegni bancari emessi da una banca insediata in Italia
Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data valuta e disponibilità di fondi previste dagli articoli da 19 al 23 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11”.

Il Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, tramite cui il legislatore ha tracciato un quadro di riferimento normativo, entrato in vigore il 1° marzo 2010, recependo la Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD), obbliga le banche a non applicare come data valuta di addebito una data precedente all’effettiva data contabile della stessa operazione. Allo stesso modo vi è il divieto di postergazione delle valute di accredito le quali devono coincidere con la data di accredito contabile.

COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO O COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

Le banche hanno generalmente applicato alla clientela CMS o commissioni ad esse assimilabili, senza alcuna indicazione del criterio di calcolo, esercitando il diritto di addebitare importi commisurati al massimo utilizzo del periodo di riferimento indipendentemente dalla quota di fido utilizzabile.
La Giurisprudenza sul punto è pacifica nel ritenere che, affinché sia valida, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto deve rivestire – in ossequio al disposto dell’art. 1346 c.c. e della disciplina vigente in materia di trasparenza bancaria – i requisiti della determinatezza o determinabilità dell’onere aggiuntivo che viene imposto al cliente.
Più in particolare, è stato stabilito che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità.

USURA:

Un’altra problematica frequente è quella legata alla pratica dell’usura. L’applicazione degli interessi usurai consiste in “commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e altre spese, escluse quelle per le imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” (Art. 1 L. 108/96) superiori al limite determinato dall’Art 2 della L. 108/96 (Tassi Soglia d’Usura). Questi ultimi fanno riferimento alla media dei tassi praticati sul mercato per ciascuna categoria di credito o prodotto. Per determinare l’usura si confronta il Tasso Effettivo Globale (TEG) con il Tasso Soglia oltre il quale gli interessi si considerano sempre usurari, quest’ultimo viene rilevato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.

Per il calcolo del TEG si tiene conto:

1) degli interessi passivi addebitati
2) della commissione di massimo scoperto addebitata
3) delle commissioni/spese addebitate (ad esclusione di imposte e tasse)
4) degli effetti delle c.d. “valute”
5) dell’effetto dell’eventuale capitalizzazione trimestrale.

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INTERESSI PASSIVI:

Qualora un’impresa, a seguito dell’apertura di un conto corrente bancario, abbia la necessità di ricorrere ad un affidamento, incorrerà in interessi sulle somme utilizzate, detti interessi passivi. Per quanto riguarda questi interessi legittimi è tuttavia fondamentale sapere che non possono in nessun caso produrre ulteriori interessi. Gli interessi passivi vengono calcolati una volta all’anno, solitamente il 31 dicembre, ma devono essere pagati non prima del primo marzo dell’anno successivo: l’istituto bancario non può dunque pretenderli prima di questa data. Quando la banca pretende in maniera forzosa addebiti di questo tipo, senza rispettare le tempistiche legalmente stabilite, ci troviamo di fronte ad un ulteriore comportamento illegittimo, per cui è lecito agire.

COME INDIVIDUARE LE PERDITE SUI CONTI CORRENTI AFFIDATI?

Martingale Risk dal 2009 ha assistito centinaia di imprese nel recupero delle perdite subite su conti correnti, con possibilità di valutare la modalità di pagamento posticipato solo a rimborso realmente ottenuto.
Approfitta dell’analisi preliminare gratuita: in pochi giorni gli analisti della Martingale Risk quantificano le somme contestabili e valutano le irregolarità legali che sono state applicate dalla propria banca.
Affidandovi ai professionisti tecnici e legali della Martingale Risk è possibile, tramite l’analisi quantitativa e l’attività di assistenza legale, dimostrare la mala gestio della banca e recuperare quanto pagato ingiustamente nel corso degli anni.