Sono molti i finanziamenti stipulati dalle Aziende con Banche o Società di leasing che celano condizioni irregolari e criticità che, se validamente accertate e contestate attraverso la metodologia della Martingale Risk, possono portare ad ottenere il rimborso di tutto quanto illegittimamente pagato negli anni dai clienti.

Il caso del Tribunale di Udine contro la società di leasing

Un ulteriore conferma ci arriva dalla recente Sentenza n. 650 del 12-05-2017 con la quale il Tribunale di Udine ha confermato quanto già preannunciato nella precedente Sentenza n. 1104/2016 del 13-9-2016, ovvero dell’importanza della presenza di condizioni economiche determinate e/o determinabili delle clausole contrattuali.

Nel caso di specie, l’Azienda cliente aveva stipulato due contratti, di cui un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un immobile oltre che un finanziamento dedicato alla ristrutturazione del medesimo.

Successivamente l’Azienda ha citato in giudizio la società di leasing lamentando, in merito al leasing finanziario, la disciplina delle pattuizioni, che determinano la variabilità del corrispettivo, collegato all’indicizzazione, per l’acquisto del bene in leasing, oltre alla violazione dell’art. 117 e delle disposizioni regolamentari, oltre al fatto di aver inserito nel contratto equivoche pattuizioni integranti “contratti derivati’’ senza il rispetto degli obblighi informativi e senza esplicitare, né compensare, i valori finanziari negativi delle componenti derivate. In riferimento al secondo contratto la società altresì lamentava il difetto di forma scritta, chiedendo la restituzione delle somme versate, in misura superiore alla soglia fissata (art. 117 T.U.B. o art. 1284 c.c).

Il Tribunale, ha pertanto ritenuto fondata l’eccezione sull’indeterminatezza della clausola del contratto di leasing immobiliare, laddove la stessa preveda le modalità di variazione futura della misura dei canoni mensili, per effetto di due criteri di indicizzazione, privi di parametri univoci, ricavabili dal contratto. Tale indeterminatezza non può, afferma il Giudice, essere desunta dalla prassi bancaria, perché in ambito bancario, è esclusa l’applicazione degli usi negoziali.

Nel caso in esame, la clausola contrattuale, prevede l’indicizzazione all’andamento del Libor CHF, senza previamente indicare il relativo meccanismo di calcolo e senza la possibilità di ricavare se l’effettiva base temporale sia di 360 o di 365 giorni, in quanto in sua mancanza potrebbero individuarsi, più versioni del piano di ammortamento, diverse come entità e velocità di rimborso del capitale.

L’assenza di tali specifiche, unitamente ad un valido piano di ammortamento allegato al contratto, preclude al cliente la possibilità di determinare nel corso del rapporto i costi collegati a ciascuna scadenza in termini di quota interessi, quota capitale ed ammontare del debito residuo ad ogni scadenza.

Anche il Testo Unico Bancario, agli artt. 116 e 117, impone all’intermediario finanziario il rispetto dell’onere di trasparenza informativa nei confronti del cliente in termini di pubblicità chiara dei tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni economiche relative alle operazioni. Tra questi rientra il piano di ammortamento. Esso, infatti, deve essere fornito al cliente in forma idonea a rappresentare le specifiche condizioni economiche del contratto.

In definitiva il Giudice ha ribadito quanto sia fondamentale in questo tipo di rapporti il rispetto delle condizioni di trasparenza poste a tutela del cliente dal Testo Unico Bancario e ha quindi ha condannato la società di leasing alla restituzione delle somme indebitamente percepite in favore del cliente.

Perché è importante rivolgersi a professionisti

L’esperienza di Martingale Risk, ed i casi fino ad oggi sottoposti alla nostra analisi, dimostrano come attualmente la maggior parte dei finanziamenti presentino criticità ed anomalie che, se validamente contestate, possono portare ad ottenere il rimborso di tutto quanto illegittimamente pagato negli anni alla banca.

Fonte: Tribunale di Udine Sentenza n. 650 del 12-05-2017

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