Sono molti gli investitori che – decisi a recuperare i propri investimenti andati perduti – stanno ottenendo giustizia dai Tribunali italiani. Come il caso delle azioni della Banca popolare di Vicenza

Il caso di Prato e delle azioni di Banca popolare di Vicenza

In tal senso giunge l’Ordinanza del 9 maggio 2017 del Tribunale di Prato su un contenzioso instaurato con rito abbreviato (ex art. 702-bis c.p.c) da una Società di Prato nei confronti di Banca Popolare di Vicenza. Il Giudice ha dato ragione alla S.r.l., permettendole di recuperare circa Euro € 2.230.000 oltre interessi. Il Giudice ha condannato la banca a rimborsare all’azienda cliente anche le spese sostenute per la contestazione legale.

La colpa della banca, all’epoca della vendita di 40.000 azioni proprie, è stata quella di aver violato gli obblighi informativi e di buona fede, oltre a non avere adeguatamente valutato la capacità della cliente di comprendere gli specifici profili di rischio connessi ai titoli acquistati.

La vicenda ha avuto inizio nel 2014, quando l’Azienda ha ricevuto una proposta personalizzata di investimento da parte della banca con rendimento garantito al 3,40%. Di conseguenza ha acquistato due pacchetti azionari per un totale di n. 40.000 azioni ad un controvalore di € 2.500.000 (€ 62,5 ad azione) con mantenimento delle azioni in portafoglio fino al maggio 2015, quando la banca si sarebbe impegnata al riacquisto che, tuttavia, non è stato possibile a causa della successiva decisione del Consiglio di Amministrazione dell’istituto di credito.

Al momento dell’acquisto però non è stata effettuata una adeguata informazione da parte della banca che valutasse il profilo di rischio della S.r.l. rispetto all’illiquidità delle azioni. Il carattere non chiaro e fuorviante delle informazioni fornite dall’intermediario bancario in merito alla liquidità delle azioni è in pieno contrasto con quanto previsto nell’art. 21 TUF e nell’art. 27, co. 1, Reg. Consob n. 16190/2007 (“Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.”).

Con l’Ordinanza del 9 maggio u.s., pronunciata a seguito del rito abbreviato promosso dalla Società per il tramite dell’Avvocato Esini, il Tribunale di Prato ha accolto le domande risarcitorie dell’Azienda, ritenendo che la Banca Popolare di Vicenza non avesse adeguatamente informato la stessa circa l’illiquidità delle azioni e l’inadeguatezza del prodotto.

Il Giudice ha così riconosciuto in favore dell’Azienda il risarcimento del danno quantificato nella restituzione della differenza tra l’importo inizialmente versato per l’acquisto delle azioni (€ 2.500.000) e l’attuale valore delle stesse (pari ad € 252.000, calcolato in base all’attuale prezzo di € 6,30 per azione indicato nella relazione dell’organo amministrativo). Il beneficio economico complessivamente ricevuto dall’ azienda è stato dunque pari ad € 2.230.981,61, oltre interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del ricorso.

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