A seguito di una recente Ordinanza del Tribunale di Pavia (12/12/2014), con la quale si è interrotta l’esecuzione relativa ad un contratto di mutuo dichiarando lo stesso affetto da usura oggettiva pattizia.

Sempre più casi concreti dimostrano come anche i contratti di Mutuo debbano sottostare alla disciplina anti-usura di cui alla Legge 108/1996, non solo con riferimento ai costi corrispettivi ma anche agli interessi moratori e agli altri costi accessori pattuiti in contratto (fatta eccezione per tasse ed imposte), in quanto risultano tutti connessi al costo di erogazione del credito e contribuiscono al corretto calcolo del Tasso Effettivo Globale (TEG).

La vicenda

Nel caso di specie, nel 2005 la Banca aveva concesso al Cliente un mutuo ad un tasso corrispettivo del 4,47% ed un tasso di mora del 6,47% (tasso corrispettivo + 2%).

A partire da agosto 2011, il mutuatario si è reso insolvente, non avendo più onorato il pagamento dei canoni. La Banca, pertanto, ha dato inizio alla procedura di esecuzione sull’immobile oggetto di mutuo.

Il Cliente si è opposto all’esecuzione contestando in giudizio l’usurarietà del Mutuo, in quanto il tasso di mora superava il tasso soglia rilevato da Banca d’Italia ed in vigore al momento della stipula.

La Sentenza

Sostenendo la tesi già esposta dalla Cassazione con la Sentenza 350/2013, il collegio giudicante in materia di esecuzioni ha accolto l’opposizione del Cliente, riconoscendo la presenza di usura nel mutuo e ribadendo che, se è usurario il tasso di mora, il mutuo deve intendersi come un prestito a titolo gratuito, per effetto dell’applicazione dell’art. 1815 secondo comma c.c., con conseguente rimborso da parte del Cliente del solo capitale puro, senza interessi, per le rate a scadere, oltre alla restituzione da parte della Banca di tutti gli interessi già versati dal Cliente.

L’illecito dell’usura ha pertanto invalidato il titolo esecutivo avanzato dalla Banca, rendendolo sostanzialmente inesistente dall’origine. Per effetto della nullità della clausola relativa agli interessi, il mutuatario è stato dichiarato creditore per le somme illegittimamente versate a titolo di interessi.

Il ricalcolo dell’effettivo debito residuo ha evidenziato che dei € 305.000 inizialmente pretesi dalla Banca, il cliente ne avrebbe dovuti solo 165.000, ottenendo un beneficio economico di ben € 140.000.

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