Sbagliare titolo e dire addio ai risparmi di una vita rappresenta l’incubo di ogni risparmiatore. E la perdita brucia ancora di più quando non ci si sente responsabili della scelta operata, quando si ha la sensazione che il vero errore sia stato “fidarsi dei consigli di un presunto esperto”. Troppi ignari cittadini, onesti lavoratori o pensionati, si sono fidati dei consigli del loro promotore finanziario, addirittura del loro “borsino” di agenzia, per sottoscrivere investimenti che a parole sembravano “a prova di bomba”.

Quegli stessi investimenti, così sicuri da essere raccomandati dalla stessa “Patti Chiari” (emanazione dell’ABI!), nel giro di qualche anno sono svaniti nel nulla lasciando sul piatto solo pochi spiccioli. E’ accaduto, tra gli altri, a chi ha investito nelle obbligazioni della Lehman Brothers, una banca che dava segnali di cedimento ben prima del fallimento ufficiale.

Martingale Risk ha ottenuto lo scorso 14 gennaio, in qualità di consulente tecnico di parte e lavorando congiuntamente ad un primario avvocato specializzato, la vittoria di una recentissima sentenza (Sentenza n.44/2015 Tribunale di Cuneo) attraverso la quale ha permesso ad un investitore piemontese di recuperare la somma di Euro 80.734,86 (oltre ad interessi legali e spese di lite per Euro 4.000) a seguito della perdita subita nell’investimento in titoli Lehman Brothers.

La vicenda

Il risparmiatore nel 2005 aveva acquistato, dietro suggerimento del proprio gestore bancario dell’allora Cassa di Risparmio di Cuneo (oggi Banca Regionale Europea spa) obbligazioni LEHMAN BROTHERS per un controvalore di circa 80.000 Euro.

L’investitore ha citato in giudizio l’intermediario finanziario che non avrebbe fornito informazioni sulla rischiosità delle obbligazioni.

La Banca intermediaria, che aveva consigliato le operazioni finanziarie, è stata accusata dall’attore in giudizio di essere responsabile di molteplici violazioni riguardanti principalmente:

–          Inadempimento circa gli obblighi di informazione sulla natura speculativa delle obbligazioni proposte da parte della banca intermediaria, descritte invece come operazioni dal basso profilo di rischiosità e rendimento, e pertanto definite semplici e sicure dal punto di vista della loro natura;

–          Mancata informazione circa l’andamento del titolo da parte della Banca, la quale avrebbe dovuto quotidianamente avvisare il cliente di ogni aumento del rischio dei propri titoli utilizzando il parametro VAR (value at risk: indice giornaliero e settimanale scelto per monitorare l’andamento dei titoli)

–          Inadeguatezza delle operazioni finanziarie consigliate, per tipologia oggetto e dimensione, rispetto al profilo dell’investitore.

Tutte le sopracitate accuse hanno portato il Tribunale di Cuneo a nominare il Consulente Tecnico d’Ufficio in giudizio, il quale ha accertato che già nel 2008 il VAR delle obbligazioni in questione aveva superato le soglie massime previste per la definizione di un titolo “a basso rischio”, ma nulla era stato comunicato all’obbligazionista, né la Banca aveva provveduto ad effettuare ricalcolo del VAR o fornito i dati settimanali e giornalieri dello stesso al cliente. Tali omissioni e carenze hanno determinato  una condotta colposa sia da parte della BRE che da parte del Consorzio PattiChiari il quale, senza la disponibilità delle misurazioni periodiche del VAR da parte della banca, non avrebbe potuto monitorare la rischiosità del titolo in questione e continuare ad inserirlo nel listino PattiChiari dei bond a basso rischio e a basso rendimento.

La Sentenza

Sulla base di queste determinazioni, il Giudice ha condannato la Banca, in solido con il consorzio PattiChiari, al risarcimento danni, quantificato nella restituzione del valore dell’investimento originario pari Euro 80.734,86 oltre spese di soccombenza, avendo rilevato gravi inadempimenti e violazioni circa gli obblighi informativi e contrattuali previsti ai sensi degli artt. 21 TUF e 28 del Reg. Consob n. 11522/1998:

  •   L’art. 21 TUF prevede infatti che i soggetti abilitati nella prestazione di servizi ed attività di investimento debbano comportarsi con diligenza, trasparenza, correttezza ed acquisire tutte le informazioni necessarie dai clienti investitori;
  • L’art. 28 del Reg. Consob inoltre prevede che l’intermediario debba fornire all’investitore, in via preliminare, tutte le informazioni circa natura, rischi e le implicazioni di ogni specifica operazione, la cui conoscenza è necessaria per porre in essere consapevoli scelte di investimento.

Uno degli elementi senza dubbio più rilevanti è il fatto che la Consulenza Tecnica di Parte sulle obbligazioni oggetto della controversia sia stata effettuata dalla Martingale Risk.

Già nel 2012, infatti, la nostra società aveva individuato e comunicato al cliente tutte le irregolarità poste in essere dalla Banca, che hanno portato alla condanna in giudizio di quest’ultima lo scorso 14 gennaio 2015.

L’importanza di affidarsi a consulenti esperti

Martingale Risk Le offre la possibile verificare – in maniera gratuita e senza impegno – le concrete possibilità di contestazione sui titoli Lehman Brothers oppure altri titoli finanziari, fornendo anche un’indicazione degli  importi potenzialmente recuperabili attraverso il Check-up Gratuito.

Solo qualora il Check-up evidenzi la presenza di irregolarità, Martingale Risk Le proporrà un mandato professionale finalizzato al recupero degli importi illegittimamente sottratti dalle banche, facendo leva sulle migliori competenze professionali, tecniche e legali disponibili presso la nostra società.

Martingale Risk ha maturato un curriculum rilevante di Casi di successo, confermandosi come centro di eccellenza nella tutela dei propri clienti per il recupero degli importi illegittimamente addebitati dalle banche.

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