Il Tribunale di Milano rafforza l’orientamento giurisprudenziale avviato a giugno 2015 (pronuncia n. 7398/2015) e, con recente Sentenza n. 3070 del 09 marzo 2016 ribadisce che la mancata indicazione del modello matematico utilizzato per il calcolo del Mark to Market comporta la nullità del contratto derivato.

La vicenda

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito ad un IRS stipulato da una Società per Azioni con la finalità di copertura dal rischio di rialzo dei tassi di interesse sul contratto di mutuo a tasso variabile concesso dalla stessa banca nel medesimo giorno (13.06.2006).

Dal 2006 fino al 2015 il derivato, anziché tutelare l’impresa, ha invece arrecato alla stessa ingenti perdite, avendo generato flussi cedolari negativi per complessivi Euro 655.158,06.

L’azienda ha quindi deciso di portare in giudizio la banca, lamentando la presenza di irregolarità nel derivato firmato, tra cui la presenza di elevati costi occulti non dichiarati, la mancata indicazione del Mark to Market alla stipula e l’indeterminatezza dell’oggetto del contratto.

La sentenza

Il Tribunale ha effettivamente ravvisato un “difetto” nell’oggetto del contratto, vale a dire il Mark to Market. Posto che il Mark to Market per definizione è un valore numerico non determinato, in quanto si parla di differenziali di flussi futuri attesi, esso deve poter essere quantomeno determinabile attraverso la sua metodologia di calcolo dal momento che, a seconda della formula utilizzata, anche gli importi generati possono variare.

Una mancata indicazione di tale formula rappresenta la carenza di uno degli elementi essenziali del contratto e determina, dunque, la nullità dell’intero contratto, anche se le parti non hanno proceduto all’estinzione anticipata del rapporto.

In virtù di ciò, il Giudice ha ordinato alla Banca la restituzione di tutte le somme pagate dalla società a fronte del derivato, complessivamente pari ad Euro 655.158,06 oltre interessi.

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