Dal 2009 ad oggi, Martingale Risk assiste la propria clientela nel recupero delle perdite illegittimamente subite nei rapporti bancari e finanziari, senza alcun tipo di compenso anticipato e offrendo il vantaggio competitivo di farsi carico di tutti i compensi legali, del costo delle perizie e delle spese amministrative relative alla causa.

Con la recentissima Sentenza della Cassazione n.21830/2021, la società leader in Italia permetterà alle aziende di citare in causa le banche per ottenere la nullità dei contratti derivati.


LA VICENDA

Una primaria banca nazionale impugna la Sentenza della Corte d’Appello di Milano, che nel 2018 si era espressa a favore di un’azienda operante nel settore agricolo, dichiarando la nullità del contratto interest rate swap (IRS) stipulato nel 2011 con il proprio istituto di credito.

I motivi di nullità si basavano sulla presenza di una contabilizzazione illegittima dell’indice mark-to-market – inizialmente negativo e non comunicato al cliente – tanto nel suo valore, quanto nei criteri di calcolo impiegati per determinarlo. Il derivato IRS prevedeva che l’azienda versasse alla banca, con cadenza semestrale, un tasso fisso del 2% e ricevesse in cambio un tasso variabile (Euribor a 3 mesi). Lo strumento finanziario era stato dunque stipulato come garanzia di copertura dal rischio di un futuro rialzo dei tassi di interesse, mentre con il tempo si è rivelato particolarmente sfavorevole nei confronti del cliente. Successivamente, la banca ha tentato di difendersi sostenendo che l’indice mark-to-market sia un valore puramente teorico e virtuale, e che come tale non inciderebbe realmente sulle prestazioni a carico di ciascuna parte. In tal senso, la condivisione delle informazioni inerenti alle formule di calcolo ed ai parametri economici riportate nel contratto sarebbero state sufficienti a renderlo determinato o determinabile.


LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La decisione finale della Corte si basa sull’assunto che i derivati, espressione di una logica probabilistica, sono per loro natura contratti atipici a cui si applicano le leggi del mercato finanziario. In questo caso – pur restando vero che l’IRS assolve la propria finalità di copertura – esso conserva la caratterizzazione di strumento di gestione del rischio finanziario che qualifica un contratto valido qualora persegua interessi meritevoli di tutela ed abbia una valida causa in concreto. Questi requisiti risultano soddisfatti solo se l’alea ad essi sottesa è misurabile secondo criteri scientificamente riconosciuti, nonché esplicitata nel contratto e con presenza di un chiaro accordo tra le parti.

In conclusione, con questa sentenza di portata epocale, la Suprema Corte di Cassazione stabilisce come, anche per le Aziende:

 

  • Nei contratti derivati over-the-counter, stipulati tra banche e imprese, il contratto o la scheda prodotto allegati devono sempre contenere l’esplicitazione del calcolo dell’indice MTM, i costi impliciti e gli scenari probabilistici legati allo strumento finanziario.

 

La mancata esplicitazione di uno di questi parametri è inconcepibile e si traduce in un vizio genetico del contratto anche quando la controparte della banca non sia un ente pubblico ma un’azienda. In questi casi, dunque, il contratto è da ritenersi SEMPRE NULLO per indeterminabilità dell’oggetto.


La recente sentenza n. 21830/2021 della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, arrivata a distanza di un anno dalla precedente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n.8770/2020 che riguardava gli enti locali, non solo conferma la tendenza positiva del panorama giuridico nei confronti degli investitori che hanno subito perdite illegittime a causa dei derivati, ma afferma come – anche per quanto riguarda le aziende – la stipula di un contratto derivato debba inderogabilmente sottostare a determinati parametri, pena la nullità immediata dello stesso.

 

HAI STIPULATO CONTRATTI DERIVATI? ECCO COME RECUPERARE:

Tutti gli investitori – siano essi individui, aziende o enti locali – che hanno subito perdite a seguito della stipula di contratti derivati con le banche italiane possono ora far valere in giudizio la nullità di questi ultimi. Tale punto di arrivo è il risultato di un lungo ed articolato dibattito in dottrina e giurisprudenza, consolidato proprio grazie alle sentenze n.21830/2021 e n.8770/2020 della Suprema Corte di Cassazione.

Martingale Risk dal 2009 ha assistito migliaia di investitori privati, imprese e centinaia di enti locali nel recupero delle perdite subite su contratti derivati, con possibilità di valutare la modalità di pagamento posticipato solo a rimborso realmente ottenuto.  Ad oggi Martingale Risk ha già recuperato più di 230 milioni di Euro di perdite, con una percentuale di successo pari al 92%.