Martingale Risk è uno studio di consulenza legale leader in Italia, che dal 2009 assiste la propria clientela nelle soluzioni inerenti le problematiche bancarie e finanziarie. Offriamo alle imprese ed agli investitori privati una soluzione completa (tecnica e legale) per il recupero delle perdite da investimenti e dei costi illegittimamente addebitati dalle banche su contratti derivaticonti correnti affidati e leasing.

Grazie ai professionisti della Martingale Risk, una primaria azienda specializzata nella produzione di imballaggi ortofrutticoli, vince il procedimento arbitrale ottenendo un risarcimento di € 1.247.353,09 su operazioni in derivati. A seguito dell’accurata analisi del nostro team, sono state dimostrate le inadempienze della banca, rea di aver stipulato il contratto derivato senza includere la specificazione del modello matematico di calcolo del ‘‘Mark to Market’’, né di aver rispettato la finalità del contratto, causando alla società oltre un milione di debiti.

 

LA VICENDA


La Società aveva stipulato a partire dall’anno 2007 due contratti derivati OTC denominati IRS fix floater con sell floor con il proprio istituto bancario, dopo aver ricevuto consulenza da un funzionario della stessa banca. L’attività di consulenza aveva evidenziato soltanto i rischi legati al rialzo dei tassi d’interesse e all’incremento degli oneri passivi, sottacendo invece la possibilità di perdite considerevoli in caso di ribasso dei tassi e il fatto che l’operazione venisse considerata dalla banca come condizione imprescindibile per accedere al finanziamento, nonché altre condizioni di grave squilibrio della stipula, tutte in favore del suddetto istituto di credito.


A questo punto l’azienda ha deciso di rivolgersi alla Martingale Risk per una valutazione preliminare gratuita e non vincolante dei contratti che sin da subito hanno rilevato criticità e ingenti perdite. Dall’analisi effettuata è emerso come la banca in questione non avesse correttamente informato ab origine il cliente circa l’alea di rischio dei derivati, gravato da un elevato squilibrio rispetto all’alea della banca, costituendo una piena violazione dell’art 21 del TUF e come non avesse reso determinabile il calcolo del Mark to Market (MTM¹).

 

Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il parametro definito dal Mark to Market deve essere sempre determinabile, pertanto è necessario che venga esplicitata anche la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri. L’assenza di tale indicazione, ritenuta dunque fondamentale, implica la nullità dell’intero contratto.

 

Dopo l’analisi disposta dal Collegio Arbitrale tramite CTU è stato accertato come non solo non veniva comunicato alla società lo squilibrio economico iniziale dei derivati rispetto alla posizione della banca, ma anche come l’istituto bancario avesse omesso al cliente il costo per l’attività di strutturazione del derivato per l’Istituto di credito (ovvero il mark-up). Inoltre il CTU ha confermato l’inadempienza della banca circa l’omissione della determinazione della formula del calcolo del Mark To Market, e anche il mancato rispetto degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea vigente in materia, come la mancata condivisione al cliente dei calcoli probabilistici e del rischio intrinseco a questa specifica operazione finanziaria.



LA DECISIONE DEL LODO ARBITRALE:

 

Il Collegio Arbitrale ha dunque accolto la domanda di nullità basata sulle deduzioni e sui calcoli finanziari di Martingale Risk, confermando che, quando avviene la stipula di uno strumento finanziario sofisticato, ovvero con componenti di volatilità intrinseche e determinato da meccanismi finanziari complessi, risulta necessario nonché fondamentale che la banca determini con estrema precisione i meccanismi che ne regolano la natura. In primo luogo, proprio a causa del difetto di esplicitazione del Mark To Market attribuito dalla banca, gli strumenti derivati risultano non conformi alla legge. Inoltre, non veniva in alcun modo comunicato alla società lo squilibrio iniziale, generando nell’investitore il falso convincimento che il derivato non contenesse, al momento della stipula, costi a proprio carico. Dagli atti del procedimento è inoltre stato confermato come la banca non abbia condiviso con il cliente le specifiche circa gli scenari probabilistici e nemmeno il prospetto delle perdite attese o della perdita totale (worst case scenario), venendo meno agli imprescindibili obblighi informativi e di trasparenza sanciti dalla legge.


Il Collegio si è dunque espresso a favore del nostro cliente, dichiarando la nullità dei contratti derivati e condannando la banca a risarcire il nostro cliente per un beneficio totale pari a € 1.247.353,09 oltre interessi come previsto dal Lodo Arbitrale, vinto in 14 mesi dalla firma del mandato.

 

PERDITE DA CONTRATTI DERIVATI – COSA FARE ?

Al fine di permettere a tutte le imprese e agli enti locali di recuperare le perdite subite a causa di contratti derivati, Martingale Risk permette di intraprendere l’azione risarcitoria in tempi brevi e con la possibilità di pagamento a recupero ottenuto, previa analisi preliminare dei documenti.

Ad oggi Martingale Risk ha già recuperato più di 230 milioni di Euro di perdite, con una percentuale di successo pari al 92%, della quale il 58% si è chiuso con un accordo transattivo con la banca controparte.

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¹metodo di valutazione in base al quale il valore di uno strumento o contratto finanziario è
sistematicamente calmierato in funzione dei prezzi correnti di mercato.