IL TRADING ONLINE: Le responsabilità delle Banche

In Italia, nelle ultime due decadi, la popolarità del “Trading Online” – ovvero la compravendita di strumenti finanziari tramite servizi online – è cresciuta esponenzialmente a tal punto da coinvolgere, ad oggi, milioni di investitori. La grande maggioranza di questi investitori è rappresentata da quei risparmiatori che subiscono inevitabilmente il fascino della possibilità di “sbarcare il lunario” investendo nel tempo libero ed in totale autonomia buona parte dei propri risparmi (talvolta purtroppo l’intero capitale). Le piattaforme online delle banche e degli altri intermediari italiani ed esteri offrono innumerevoli possibilità di investimento in una grande moltitudine di strumenti finanziari, partendo dalle semplici azioni ordinarie quotate su mercati regolamentati ed arrivando agli strumenti derivati complessi, passando per prodotti quali i certificates a leva su commodities, come i metalli preziosi, il petrolio, il cotone, le valute, etc..

Purtroppo la semplicità e l’intuitività di queste piattaforme online – bancarie e non – molto spesso inducono inconsapevoli investitori risparmiatori a rimanere “irreversibilmente incastrati” all’interno di pericolosi circoli viziosi, che in moltissimi casi portano alla perdita integrale dei capitali investiti. Molto spesso questi risparmiatori identificano – ingenuamente – loro stessi come i principali responsabili delle gravi perdite subite, trascurando quelle che sono le rilevanti responsabilità delle banche intermediarie nella produzione delle perdite.

Infatti negli ultimi anni, in una consistente mole di casi, le banche intermediarie in Italia hanno concesso indiscriminatamente ai risparmiatori investitori un’operatività sfrenata in titoli finanziari senza alcuna cura degli interessi dei succitati investitori ed in assoluto spregio degli obblighi di diligenza posti dalla normativa nazionale ed europea a carico degli intermediari finanziari, generando delle ingenti perdite.

Per poter valutare l’opportunità e/o la compatibilità di determinati investimenti con il profilo di un investitore risparmiatore è dunque indispensabile che l’intermediario finanziario ottenga approfondite e specifiche informazioni inerenti al cliente ed in ordine ai punti di seguito indicati:

Conoscenza ed esperienza in materia di investimenti – L’intermediario deve appurare con quali tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari l’investitore ha già operato, la loro natura e la dimensione e frequenza delle operazioni finanziarie già compiute. L’intermediario dovrà inoltre verificare il livello di istruzione e la professione svolta dall’investitore.

• Situazione finanziaria – E’ necessario per l’intermediario conoscere la fonte e la consistenza del reddito e del patrimonio complessivo dell’investitore, i suoi impegni finanziari già assunti e la sua capacità di risparmio.

• Obiettivi di investimento – L’intermediario deve appurare la propensione al rischio dell’investitore, la sua disponibilità a tenere impegnato il suo capitale per un determinato orizzonte temporale e le finalità della strategia di investimento.

Senza una contezza granitica delle informazioni sopra esposte un intermediario finanziario non sarebbe mai in grado di valutare con efficacia l’appropriatezza/adeguatezza di una scelta di investimento, ovvero la compatibilità di tale investimento con gli interessi e le caratteristiche di un determinato risparmiatore investitore.

Dunque, una volta delineato approfonditamente il profilo dell’investitore, l’intermediario finanziario dovrà assolvere – imprescindibilmente – ai seguenti principali obblighi:

• acquisire tutte le informazioni inerenti agli strumenti finanziari richiesti dall’investitore.

• valutare l’appropriatezza/adeguatezza di tali strumenti rispetto alla profilatura dell’investitore.

• fornire all’investitore tutta la documentazione informativa pre-contrattuale prescritta dalla normativa vigente.

• eseguire gli ordini di acquisto/vendita alle condizioni migliori possibili per l’investitore e con la massima trasparenza ed informativa per quanto concerne i costi.

• informare l’investitore durante l’intera vita dello specifico titolo all’interno del suo portafoglio titoli circa qualsiasi elemento di natura straordinaria che impatti significativamente sulle dinamiche di rischio del titolo.

In molti casi, purtroppo, le banche intermediarie non assolvono correttamente, per colpa o talvolta con dolo, agli obblighi di cui sopra.
In tal caso, laddove la scorretta e/o deficitaria condotta della banca dovesse generare delle perdite in capo al proprio cliente, quest’ultimo sarebbe certamente meritevole di un congruo risarcimento.

Cosa fare?


Orbene, la soluzione più immediata e concreta per recuperare le perdite generate dall’attività di Trading Online è quella di farsi assistere da Martingale Risk, società di contenzioso bancario/finanziario oggi leader in Italia nel recupero delle perdite su investimenti finanziari.

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