I CONTRATTI IRS

I contratti derivati IRS (Interest Rate Swap) sono strumenti finanziari in cui due controparti scambiano flussi di denaro per un determinato lasso di tempo, a intervalli stabiliti.

La più diffusa forma di IRS è denominata plain vanilla swap e si caratterizza per il fatto che uno dei due flussi di pagamenti è basato su un tasso di interesse fisso, mentre l’altro è indicizzato a un tasso di interesse variabile.

Le variazioni del tasso variabile, rispetto ai livelli ipotizzati al momento della conclusione del contratto, determinano il profilo di rischio/rendimento del prodotto. In particolare, se il tasso variabile risulta superiore alle aspettative, chi è obbligato a pagare il tasso fisso matura un profitto (in quanto, fermo restando i pagamenti a tasso fisso cui è obbligato, riceverà pagamenti a tasso variabile di importo superiore a quanto previsto). Il contrario avviene se il tasso variabile scende.

Molte banche hanno proposto l’IRS come lo strumento più immediato per la copertura del rischio dei rialzi dei tassi.

Infatti quando l’impresa teme il rialzo dei tassi, anziché rimborsare i finanziamenti in essere a tasso variabile (per riattivarli a tasso fisso), può affiancarli con gli swap/irs in modo da rimanere con un tasso variabile “protetto”.

Sempre più spesso si è dimostrata la totale mancanza di finalità di copertura nei suddetti contratti, ma solamente una finalità altamente speculativa.

Vagliamo ora le principali criticità insite nei contratti IRS.

IRS: LE PRINCIPALI IRREGOLARITÀ

1)  COSTI IMPLICITI ALLA STIPULA

Un contratto IRS è gravato da costi impliciti qualora al momento della stipula non abbia un valore iniziale pari a zero, bensì negativo per il cliente, senza che a fronte di tale elemento economico negativo fosse stata prevista in favore del cliente una somma di pari ammontare così da riequilibrare il contratto stesso.

Anche la mancata indicazione del metodo matematico utilizzato per il calcolo del Mark to Market (o MTM) comporta la nullità dei derivati sottoscritti. Posto – infatti – che il MTM del Derivato per definizione non può essere determinato, in quanto si tratta di valori attesi, esso deve essere quantomeno determinabile.

Perché ciò avvenga, è necessario esplicitare la sua metodologia di calcolo dal momento che, a seconda della formula utilizzata, anche gli importi generati possono variare sensibilmente.

MTM: è il valore per cui uno strumento o un contratto finanziario è sistematicamente aggiustato in funzione dei prezzi correnti di mercato.

2) NOZIONALE DI RIFERIMENTO DEL DERIVATO NON LEGATO A UN INDEBITAMENTO SOTTOSTANTE:

Nel caso in cui non sussista una correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie dello strumento finanziario derivato (importo di riferimento, parametro indicizzazione cedole periodiche, periodicità dei pagamenti) e le caratteristiche tecnico-finanziarie del presunto debito oggetto della copertura (importo di riferimento, parametro indicizzazione quote interessi, periodicità dei pagamenti), il contratto derivato non può considerarsi avere una finalità di “copertura”, ma contrariamente “meramente speculativa”.

In ragione di ciò, può venir meno la causa concreta del contratto stesso per la quale è iniziato il rapporto contrattuale tra la Società e la Banca (cautela contro gli eventuali effetti delle variazioni del tasso di interesse).

3) MANCANZA DI UN CONTRATTO QUADRO VALIDAMENTE PERFEZIONATO DALLE PARTI IN PRECEDENZA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO IRS:

Tale circostanza integra la radicale nullità del predetto accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 TUF, per difetto di forma scritta e, quindi, di tutte le operazioni poste in essere nell’ambito di operatività del medesimo contratto.

4) MIFID E PROFILAZIONE NON ADEGUATA

Quando uno strumento finanziario come un derivato IRS non risulta adeguato, ovvero non è in linea con le competenze patrimoniali, finanziarie e conoscitive del cliente o anche nel caso in cui venga proposto da parte dell’intermediario, quando non è realmente possibile effettuare una corretta e completa valutazione e quindi l’IRS non corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente e non sia economicamente sopportabile, ci troviamo di fronte ad un’inadempienza, volontaria o involontaria che sia, da parte della banca. Questa tipologia di informazioni deve essere presente anche nel questionario obbligatorio che viene sottoposto secondo la direttiva MIFID (Markets in Financial Instruments Directive), la direttiva europea a tutela degli investitori.

5) L’ASSENZA DELLA CLAUSOLA RELATIVA AL DIRITTO DI RECESSO PER IL CLIENTE NEL CASO DI OPERAZIONI CONCLUSE AL DI FUORI DEI LOCALI DELLA BANCA (ART. 30, C. 7, D.LGS. 58/1998)


HAI STIPULATO CONTRATTI DERIVATI? ECCO COME RECUPERARE:

La recente Sentenza n. 8770/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha eliminato ogni possibile dubbio interpretativo sulle cause di nullità dei contratti derivati, stabilendo come principio fondante la nullità di tutti i contratti derivati per i quali le banche non hanno indicato, nei relativi contratti, il Mark to Market, i costi impliciti e gli scenari probabilistici.

Si tratta quindi di una sentenza dalla portata storica: tutti gli investitori, siano essi individui, aziende o enti locali, che hanno stipulato contratti derivati con le banche italiane possono far valere in giudizio la nullità di questi ultimi qualora le banche abbiano applicato costi impliciti. Tale punto di arrivo è il risultato di un lungo ed articolato dibattito in dottrina e giurisprudenza, caratterizzato da sentenze discordanti emesse da diverse corti d’appello italiane.

Martingale Risk dal 2009 ha assistito migliaia di investitori privati, imprese e centinaia di enti locali nel recupero delle perdite subite su contratti derivati, con possibilità di valutare la modalità di pagamento posticipato solo a rimborso realmente ottenuto.

Ad oggi Martingale Risk ha già recuperato più di 200 milioni di Euro di perdite, con una percentuale di successo pari al 92%, della quale il 58% si è chiuso con un accordo transattivo con la banca controparte.