TRIBUNALE DI TORINO: TASSO LEASING IRREGOLARE – VIOLAZIONE DELL’ART. 117 TUB CLIENTE RECUPERA EURO 70.000 DI INTERESSI

La Corte di Appello di Torino, tramite la Sentenza n. 699/2018 del 16/4/18, conferma l’applicazione dell’art. 117 TUB, che prevede, nel caso in cui un Istituto di credito dichiari un tasso leasing irregolare in contratto, il ricalcolo degli interessi ai minimi tassi BOT, il che comporta una restituzione al cliente pari al 60/70% degli interessi effettivamente pagati.

La decisione è giunta in occasione della causa incardinata da un cliente presso il Tribunale di Torino, già vinta in primo grado di giudizio ed appellata dalla banca. Il cliente lamentava un tasso leasing non corretto inserito nel contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti in data 22 luglio 2010.

Nel caso di specie le condizioni economiche inserite nel contratto riportavano un tasso leasing del 3,743% ma – come confermato anche dalla perizia del Consulente Tecnico del Tribunale – esso corrispondeva in realtà al TAN (tasso annuo nominale) e non al tasso leasing.

Differenza tra TAN e Tasso Leasing

La differenza tra i due tassi risiede nel fatto che il TAN è un tasso espresso su base annua e non tiene conto della frequenza dei pagamenti, mentre il tasso leasing (o Tasso Interno di Attualizzazione[1]) è un tasso che diventa maggiore nel caso in cui i pagamenti hanno frequenza infra-annuale.

Il Tasso Interno di Attualizzazione varia in base alla periodicità dei canoni ed aumenta al crescere delle scadenze periodiche infra-annuali.

Per tali ragioni si potrebbe equiparare il TAN al Tasso Interno di Attualizzazione solo nel caso limite di un’unica rata annuale, che non è il caso che ci occupa in quanto il leasing in oggetto aveva rate mensili.

Per questo, il tasso leasing ricalcolato dal CTU è risultato divergente, e precisamente il tasso effettivo risulta pari al 3,808% in luogo del 3,743% dichiarato dalla banca.

La non corretta indicazione del tasso leasing in contratto, se pur minima, a discrezione del Collegio giudicante non può essere trascurata perché – se pur non configuri una mancata pattuizione del tasso contrattuale – rappresenta in ogni caso una violazione dell’art. 117 TUB (non soggetta a libera interpretazione da parte del Giudice) con conseguente applicazione degli interessi calcolati ai tassi minimi BOT (Buono Ordinario del Tesoro).

Pertanto, l’Appello proposto dall’Istituto di credito avverso la decisione di primo grado è stato respinto, ed il cliente si è visto confermare il diritto alla rideterminazione degli interessi e dunque alla restituzione di Euro 70.270. Sono rimaste a carico della banca anche le spese di giudizio pari ad Euro 9.515.

Ogni volta che un contratto di leasing riporta un tasso leasing inferiore a quello effettivo, si fornisce una informazione non corretta e fuorviante al cliente e, pertanto, sanzionabile.

Fonte: Corte D’Appello di Torino Sentenza n. 699/2018 del 16/4/18 (clicca e scarica la sentenza completa)

 

[1] Il Tasso Interno di Attualizzazione è il tasso mediante il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene ed il valore attuale di canoni e prezzo di opzione finale di acquisto del bene

 

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