Il Tribunale di Chieti si è pronunciato in favore di un privato cittadino che aveva contratto un mutuo fondiario, pagando un tasso di interesse, comprensivo di costi ed oneri, ben superiore rispetto al tasso dichiarato contrattualmente.

Il Tribunale di Chieti con Sentenza del 22.04.2015 ha accolto l’opposizione ex. art. 615 c.p.c. presentata dal mutuatario debitore al precetto dalla Banca creditrice, abbattendo il debito residuo di circa Euro 30.000.

La vicenda

Nel caso di specie, il cliente aveva stipulato il 20.06.2008 un contratto di mutuo fondiario, controgarantito da ipoteca, per il quale si è reso insolvente. La Banca ha presentato in giudizio l’esecuzione di pagamento nei confronti del mutuatario moroso per un importo complessivo di circa Euro 334.000,00 in virtù del contratto di mutuo sottoposto a pignoramento. Il cliente si è opposto a tale precetto, eccependo la nullità di alcune clausole contrattuali viziate da indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso, oltre che da un interesse di mora illegittimo perché usurario.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio, incaricato dal Giudice dell’elaborazione della perizia in giudizio, ha messo in luce come, in primo luogo, gli interessi di mora pattuiti nel mutuo fossero usurari in quanto l’effettivo tasso di interesse applicato, calcolato attraverso la maggiorazione di 3 punti del tasso convenzionale (ossia 6,9%), raggiungeva un tasso finito del 9,9%, ben superiore rispetto al tasso soglia previsto da Banca d’Italia nel trimestre di riferimento della stipula. L’usurarietà degli interessi di mora specificati in contratto prescinde dalla loro materiale applicazione: il Giudice ha infatti ritenuto di condividere l’orientamento secondo il quale rileva anche la sola “promessa usuraria”, come affermato nella nota Cassazione n.350 del 2013. Nel caso qui riportato, la Banca è stata pertanto condannata dal Giudice a restituire gli interessi moratori pattuiti che, per effetto della nullità della clausola che li prevede, risultano non dovuti ex art. 1815 II comma c.c.

In secondo luogo, il Giudice si è soffermato sulla incongruità dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) riportato sul contratto di Mutuo rispetto a quello effettivamente applicato e rilevato dal Consulente Tecnico d’Ufficio. L’ISC esprime il costo complessivo del finanziamento realmente sostenuto dal mutuatario ed include non solo il tasso di interesse applicato al finanziamento, ma anche tutte le spese di natura bancaria che la parte finanziata sostiene. Esso corrisponde al T.A.E.G (tasso annuo effettivo globale).

Nel caso specifico, il T.A.E.G concretamente applicato è risultato maggiore dello 0,025% (annuo) rispetto a quello dichiarato dalla Banca nel contratto. Una discrepanza che ha reso fondata l’opposizione del mutuatario, imperniata sull’applicazione di tassi non determinati e non puntualmente concordati tra le Parti. La violazione normativa dell’obbligo di informare il cliente del T.A.E.G effettivamente praticato è costata alla Banca in questione il ricalcolo dell’effettivo saldo debitore del cliente da parte del CTU, attraverso la sostituzione dei tassi ultra-legali con i tassi minimi/massimi dei BOT annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto in questione (ex art. 117 VI comma TUB).

La sentenza

Il consulente del Giudice ha fissato il nuovo saldo debitore del cliente alla somma di Euro 306.370,95, producendo così uno sconto sul debito iniziale del cliente di circa Euro 30.000,00.

La Sentenza, oltre a fare luce ancora una volta sui tassi di mora usurari ai danni di clienti finanziati dalle banche, dedica spazio alla importante questione dell’ISC riportato nei contratti bancari. L’ ISC è un elemento proprio dei contratti di finanziamento, introdotto dalla direttiva europea n. 90/88/CEE e rivela, in termini di percentuale, il costo annuale complessivo del finanziamento erogato; esso è comprensivo delle spese accessorie e tutti gli oneri connessi, che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente.

La Banca d’Italia, in ottemperanza dell’obbligo di pubblicità e di trasparenza bancaria, ha inserito l’indicazione dell’ISC tra le informazioni fondamentali da fornire ai Clienti sia nell’ambito della fase precontrattuale (documento di sintesi) che nel contratto medesimo. In caso di mancata e/o errata indicazione dell’ISC in contratto, la Banca può essere condannata.

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