Il Tribunale di Benevento ha condannato il Banco di Napoli (Gruppo Intesa Sanpaolo) al pagamento di circa Euro 500.000 per anatocismo bancario applicato sui conti correnti di un’impresa campana.

Secondo quanto riportato dalla notizia Ansa del 14 Aprile 2017 (link), al termine di un processo il GIP Remo Ferraro ha accolto la tesi del legale della “Sa.da” S.r.l., società di Mirabella Eclano (Avellino) sul calcolo degli interessi, obbligando l’istituto di credito a risarcire al cliente la somma si Euro 487.000 per anatocismo praticato sui conti correnti intrattenuti tra le parti.

Così facendo, la banca si è procurata un ingiusto profitto pari a quasi Euro 500.000 a danno dell’impresa, che grazie all’attività giudiziale è riuscita a recuperare.

Cos’è l’anatocismo bancario?

L’anatocismo è l’applicazione, da parte della banca, di interessi su interessi (capitalizzazione composta) a svantaggio di un cliente.

E’ un metodo di calcolo degli interessi basati su un regime di capitalizzazione composta degli stessi secondo il  quale gli interessi a debito del correntista vengono liquidati dal conto ogni tre mesi, mentre gli interessi a credito vengono liquidati con cadenza annuale. L’anatocismo indica dunque, in sostanza, la produzione di interessi derivata da altri interessi, resi produttivi nonostante siano scaduti o non pagati, su un determinato capitale.

Ciò provoca un disallineamento nella maturazione degli interessi a debito ed il conseguente fenomeno dell’anatocismo, perché vengono calcolati interessi su interessi, secondo le modalità sopra descritte.

Riferimenti normativi

L’art. 1283 del Codice Civile sancisce il divieto dell’anatocismo, infatti: “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla  loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Anche il Tribunale di Milano, con due successive Ordinanze del 25 marzo 2015 e 3 aprile 2015, ha ribadito l’importante principio secondo il quale – dal primo gennaio 2014 – l’anatocismo bancario non è più ammissibile. Ciò è stato affermato con la Legge di stabilità n. 147/2013. Pertanto le banche non possono dar corso a qualsivoglia forma di anatocismo sia nei conti correnti in essere che in quelli ancora da stipulare.

Di conseguenza, anche l’art. 120 TUB è stato modificato ad opera della l. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha eliminato l’anatocismo bancario stabilendo che dal 1 gennaio 2014 il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

E’ importante verificare dunque che le banche rispettino le norme che impongono l’assenza di anatocismo nei conti correnti dal 1/1/2014. In caso contrario, Martingale Risk aiuta a ottenere indietro le somme illegittimamente pagate.

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