La banca può incorrere in usura anche quando è la commissione pattuita per l’estinzione anticipata del finanziamento a portare il T.A.E.G. (tasso annuo effettivo globale) oltre la soglia d’usura stabilita per legge.

È quanto ha deciso il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, con Ordinanza del 1.12.2014 depositata in data 12.12.2014.

La vicenda

Nel caso di specie la banca, a causa dell’insolvenza dei soggetti finanziati, ha avviato la procedura di esecuzione sull’immobile oggetto di mutuo. Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 1.10.2014, si è inizialmente opposto al ricorso dei clienti debitori, che chiedevano la sospensione della procedura esecutiva, dando ragione alla banca creditrice.

Successivamente, in sede di ulteriore reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato in giudizio dai clienti, il Tribunale di Bari ha invertito la rotta e dato ragione agli attuali reclamanti, avendo individuato l’usurarietà del contratto oggetto di vertenza. Secondo i Giudici, nel caso di specie, andando a considerare nel costo complessivo del finanziamento erogato anche la penale di estinzione anticipata prevista dal contratto, il TAEG ha oltrepassato il tasso soglia di usura alla data di stipula di oltre un punto percentuale.

L’orientamento sostenuto dal Tribunale di Bari muove da quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione, con nota Sentenza n. 350/2013, in base alla quale “[…] si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o, comunque, convenuti a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”.

Di conseguenza, ai fini dell’individuazione dell’usura, deve considerarsi non solo il tasso di interessi convenuto ma anche tutti gli ulteriori costi previsti in contratto e connessi all’erogazione del credito (fatta eccezione per tasse ed imposte), sia certi che eventuali. Tra i costi eventuali, rientrano certamente gli interessi di mora dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate e la commissione di estinzione anticipata.

La sentenza

In riferimento a quest’ultimo costo, il Tribunale ha ulteriormente chiarito che la penale di estinzione anticipata va rilevata, ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso, al momento della stipula del contratto; dunque il suo calcolo va effettuato in riferimento all’intero capitale finanziato, ipotizzando lo scenario limite in cui un cliente possa richiedere l’estinzione anticipata del contratto anche uno o pochi giorni dopo averlo firmato.

Per queste ragioni i Giudici del reclamo, avendo accertato l’usurarietà del contratto in questione, hanno accolto la domanda dei reclamanti e sospeso la procedura esecutiva, dichiarando la gratuità del mutuo ex art. 1815 II comma c.c.: gli interessi indebitamente pagati dai clienti, e pertanto ripetibili alla banca, sono risultati superiori rispetto ai crediti vantati dalla banca, venendo meno anche il diritto di quest’ultima ad agire in via esecutiva.

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