Sei certo che i tuoi contratti non siano in prescrizione?

 Cos’è la prescrizione?

L’articolo 2934 del Codice Civile cita “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”.

La prescrizione è utilizzata dagli Istituti di Credito per difendersi dai clienti che contestano la ripetizione di somme indebitamente addebitate nel corso del tempo. Questo sistema è utilizzato per salvaguardare le Banche dagli effetti pratici che deriverebbero da questo accertamento, quali la restituzione al cliente dei relativi importi.

L’articolo 2935 prevede che la prescrizione possa cominciare a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il giorno in cui è stato effettuato il pagamento indebito è fatto coincidere con il decorso del termine prescrizionale.

Elenco delle specifiche prescrizioni:

  • Azioni/obbligazioni

titoli acquistati da più di 10 anni

  • Trading online

conto titoli chiuso/titoli aperti da più di dieci anni

  • Fondi di investimento/gestioni patrimoniali

contratti estinti da 10 anni

  • Derivati

contratti estinti da 10 anni

  • Mutui

contratti estinti da 10 anni da pagamento dell’ultima rata e non con piano quinquennale.

La Corte di Cassazione cita “la rateizzazione dell’unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il finanziamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori”; questo significa che il giorno da cui entra in vigore la prescrizione coincide con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento.

Esempio: se un cliente ha aperto un mutuo e lo sta pagando a rate dal 2005 fino a un termine previsto nel 2030, può comunque contestare pagamenti indebiti dall’anno 2005 all’anno 2009. Questo perché il contratto va in prescrizione dopo dieci anni dal pagamento dell’ultima rata del 2030.

  • Leasing

contratti estinti da 10 anni del riscatto e/o da pagamento dell’ultima rata

  • Conto corrente

contratti estinti da 10 anni

L’articolo 2946 c.c. dichiara che l’azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni . Il diritto di ripetizione del correntista è giustificato nel caso gli importi richiesti dalla Banca siano indebiti.

 

Il cliente deve essere consapevole che nel caso si riscontri un’irregolarità nei pagamenti dopo lassi di tempo pari a quelli indicati nell’elenco, non potrà richiedere un rimborso all’Istituto di Credito poiché entrerà in vigore la prescrizione.

 

Affrettati a rivolgerti a noi!

Martingale Risk può assisterti sia nella strutturazione della richiesta di interruzione della prescrizione, sia nella predisposizione della contestazione del tuo contratto.