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Nei giorni compresi tra il 12 e il 15 settembre 2008 la banca americana Lehman Brothers annuncia di volersi avvalere della procedura fallimentare Chapter 11, a seguito della quale migliaia di risparmiatori italiani, che avevano sottoscritto obbligazioni Lehman, hanno perso gran parte del loro patrimonio.

Nella maggior parte dei casi, la banca (italiana) che ha collocato le obbligazioni della Lehman Brothers non ha informato i clienti del deprezzamento delle obbligazioni già cominciato negli anni precedenti il 15.9.2008, in alcuni casi pur agendo come advisor del risparmiatore.

Martingale Risk, attraverso l’accuratezza delle proprie perizie, ha spesso dimostrato la scarsa diligenza delle banche collocatrici, permettendo così ai propri clienti di recuperare importi rilevanti sia in sede extra-giudiziale che in contenzioso.

In molti casi si riscontra il mancato rispetto da parte delle banche dell’art.21 del T.U.F., in base al quale gli intermediari devono comportarsi secondo criteri di diligenza, correttezza e trasparenza nei contratti di intermediazione finanziaria.

Inoltre, in base alla Direttiva Mifid ed al Regolamento Consob 16190, le banche devono:

  • classificare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari, rispettando il principio di adeguatezza fra le operazioni consigliate ai risparmiatori, tenuto conto del profilo di ciascun cliente;
  • acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
  • svolgere una gestione indipendente sana e prudente, ed adottare misure idonee a salvaguardare i diritti della clientela.