A seguito di una recentissima Sentenza del Tribunale di Udine del 26 Settembre 2014 una società di Leasing è stata condannata a restituire al cliente – un’impresa di medie dimensioni operante nel settore dei trasporti – tutti gli interessi percepiti fino al momento della sentenza, a seguito della riscontrata pattuizione di condizioni usurarie in relazione al tasso di mora. A seguito della Sentenza, il cliente ha ricevuto un rimborso di ben 356.779,80 Euro, pari al totale degli interessi corrisposti fino ad allora.

Il Giudice ha ritenuto infondata la tesi difensiva promossa dalla società di Leasing, secondo la quale non è possibile prendere in esame il tasso di mora per stabilire la presenza di usura in un contratto, poiché il TEGM rilevato periodicamente dalla Banca d’Italia non includerebbe gli interessi di mora medi praticati dal mercato, ma solo gli interessi corrispettivi.

Diversamente, il Giudice:

–          ha affermato che l’usura deve essere rilevata in funzione della natura e della tipologia del credito, e non della natura del tasso di interesse applicato allo stesso credito (corrispettivo o moratorio); pertanto, l’unico tasso soglia rilevante ai fini del calcolo dell’usura resta il TEGM;

–          riprendendo la ben nota Sentenza n.350/2013 della Cassazione, ha consolidato la tesi per cui, per stabilire se vi è usura, si devono considerare tutti i costi, le commissioni e le remunerazioni richieste al cliente a qualsiasi titolo, dunque anche le pattuizioni circa gli interessi moratori;

–          ha stabilito che, per quanto riguarda la verifica della presenza di usura nei contratti, essa va condotta determinando il tasso effettivo globale (TEG) annuo pattuito e non i semplici tassi indicati nel contratto.

In questo senso, il tasso di mora rappresenta solo uno dei costi applicati al leasing, ed in quanto tale contribuisce, insieme a tutti gli altri costi e commissioni, al corretto calcolo del TEG. Pertanto anche il tasso di mora pattuito, congiuntamente ad ogni altro costo, spesa o remunerazione contrattuale, concorre alla determinazione del costo effettivo annuo del credito erogato.

Conseguenza di queste argomentazioni è l’applicazione dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ., ai sensi del quale sono stati dichiarati nulli gli interessi pattuiti nel contratto di leasing. Il cliente ha così ottenuto il rimborso di tutte le rate di interesse già pagate, ed inoltre ha ottenuto di evitare di pagare le rate di interessi future fino alla scadenza del leasing. Il leasing si è così trasformato in un finanziamento gratuito, per il quale il cliente è tenuto a corrispondere alla banca il solo capitale finanziato, senza l’aggiunta di interessi, costi o commissioni.

Attraverso la Relazione Tecnica e la negoziazione con la Banca, Martingale Risk ha chiuso di recente molte transazioni, tra le quali ne risulta particolarmente rilevante una in favore di un proprio cliente che aveva stipulato un contratto di leasing nautico, ottenendo uno storno di Euro 440.000 dal debito accumulato per il mancato pagamento dei canoni.

La società nostra cliente, a seguito della transazione, si è liberata di un debito che rischiava di portarla al fallimento in un arco di tempo pari a 4 mesi dall’inizio della contestazione. Martingale Risk, attraverso la Relazione Tecnica, ha fatto leva, tra le altre cose, sul fatto che la società di leasing aveva dichiarato contrattualmente un “tasso leasing” dimostratosi ben inferiore a quello effettivamente applicato, con evidente svantaggio per il cliente. In secondo luogo, il che è ben più grave, la società di leasing aveva predisposto un contratto contenete clausole usurarie, identificate dalla Martingale Risk attraverso il corretto ricalcolo del TEG secondo le Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia.

A seguito del mancato pagamento dei canoni, la Banca aveva risolto anticipatamente il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, vantando così un credito nei confronti del cliente di circa Euro 500.000.

A seguito delle nostre contestazioni e di un’attività di negoziazione durata circa quattro mesi, la Banca ha sottoscritto un accordo transattivo ed accettato di stornare il debito del cliente da Euro 500.000 ad Euro 60.000, determinando così un beneficio economico per quest’ultimo di Euro 440.000.

L’importanza di affidarsi a consulenti esperti


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