Ordinanza della Corte di Cassazione sull’usura dei contratti

Con la recente Ordinanza n. 23192/17 di luglio 2017 (resa nota il 4 ottobre u.s.) la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una nota banca pugliese in merito a delle condizioni illegittime applicate da quest’ultima su un contratto di Mutuo stipulato da un Azienda cliente.

Al principio della vertenza la Società contestava la presenza di usura originaria del tasso di mora pattuito in un mutuo fondiario. Già all’epoca il CTU aveva accertato che, al momento della stipula, il tasso degli interessi moratori pattuiti era risultato superiore al tasso-soglia in vigore per legge.

Tale usurarietà originaria comporta l’applicazione dell’art 1815 II comma del c.c. , che stabilisce “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

intervento positivo sui contriatti usurati

Inoltre, secondo la legge del 28 febbraio 2001 n. 24 , si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, ciò ritenendo che il legislatore abbia voluto sanzionare l’usura poiché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.

La banca ha contestato che nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità possa colpire tutti gli interessi previsti da contratto, rendendo dunque sostanzialmente il finanziamento a titolo gratuito.

Di diverso avviso è stata la Suprema Corte.

La legge sull’usura (108/1996) prevede infatti che la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

Anche secondo la Cassazione, dunque, se un contratto presenta alla stipula un tasso di mora più alto del tasso soglia, si deve applicare l’art. 1815 II comma c.c. e deve essere corrisposto dal cliente il solo capitale, non anche gli interessi pattuiti (sia essi corrispettivi che, ovviamente, moratori).

Fonte: Ordinanza n. 23192/17 di luglio 2017

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