LA VICENDA: I CONTRATTI DI LEASING E IL TRIBUNALE DI FIRENZE


La recentissima sentenza 17803 del Tribunale di Firenze del 17 marzo 2021, rappresenta un’importante svolta nel panorama delle sentenze sui contratti di leasing, in quanto ha permesso ad un’azienda di opporsi validamente ad un decreto ingiuntivo evitando di pagare gli interessi specificati in contratto.

Oggetto del giudizio sono stati ben quattro contratti di leasing stipulati tra una società e il proprio istituto di credito. Nell’aprile 2010 l’istituto lamentava il mancato pagamento di alcune rate e notificava il decreto ingiuntivo nei confronti del proprio creditore. Di contro, la società cliente richiedeva l’immediata sospensione della provvisoria esecutività per motivi quali: l’infondatezza in fatto e diritto delle pretese azionate, per mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, mancanza di prova dell’inadempimento, la nullità ed inefficacia della garanzia fideiussoria per i rapporti contrattuali.

La società cliente richiedeva dunque al Tribunale di Firenze di accertare come per i contratti fosse stato applicato un tasso leasing superiore a quello indicato in contratto, con violazione della normativa sulla trasparenza. Con ordinanza del 20 giugno 2016 il Tribunale di Firenze accoglieva l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo, evidenziando la carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto.

 

L’ANALISI DEL CTU: VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI TRASPARENZA E ASSENZA DI INDICAZIONE DEL TASSO

A seguito dell’approfondita analisi del CTU è stato evidenziato:

  • ll mancato riscontro probatorio alla richiesta creditoria dell’istituto creditore, determina l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo
  • la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, e mancanza di prova dell’inadempimento del cliente.
  • in tutti i contratti analizzati viene indicato solamenteil Tasso Nominale in evidente contrasto con le disposizioni contenute nella normativa sulla Trasparenza che impongono l’indicazione di un Tasso Effettivo, a spregio delle norme contenute nell’art. 117 T.U.B. Infatti la Banca d’Italia prevede che “per i contratti di leasing finanziario in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato…” e dalla lettura congiunta di tutte le disposizioni di legge riferite al leasing ne consegue che un contratto di leasing che non riporti un tasso interno di attualizzazione debba ritenersi nullo, essendosi quantomeno verificata una violazione della normativa di trasparenza che ha determinato l’assenza di una veritiera indicazione del tasso dell’operazione finanziaria.

 

LA DECISIONE FAVOREVOLE DEL TRIBUNALE DI FIRENZE

Il Tribunale di Firenze, si è dunque definitivamente pronunciato, con decisione favorevole, accogliendo l’opposizione dell’azienda cliente e revocando il decreto ingiuntivo opposto. Inoltre ha condannato l’istituto bancario ad un risarcimento a favore della società.

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