Sono molti i finanziamenti stipulati dalle Aziende con Banche o Società di leasing che celano condizioni irregolari e criticità che, se validamente accertate e contestate attraverso la metodologia della Martingale Risk, possono portare ad ottenere il rimborso di tutto quanto illegittimamente pagato negli anni dai clienti.

Una conferma ci arriva dalla recente Sentenza n. 1104/2016 del 13-9-2016, con la quale il Tribunale di Udine ha ribadito con fermezza la nullità delle clausole contrattuali riportanti condizioni economiche indeterminate e/o indeterminabili.

La vicenda

Nel caso di specie, una S.r.l. della provincia di Monza-Brianza aveva stipulato in data 29/3/2007 un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un immobile al corrispettivo totale di Euro 1.142.947,80 oltre iva.

Successivamente l’azienda ha citato in giudizio la società di leasing lamentando l’irregolarità delle condizioni particolari del contratto riportanti i parametri di indicizzazione che avrebbero dovuto regolare il piano di rimborso del leasing.

Nel contratto venivano indicate innanzitutto due differenti clausole riportanti i criteri di calcolo per l’indicizzazione dei canoni variabili a scadere (Libor CHF 3 mesi ed indicizzazione al tasso di cambio Euro/Franco Svizzero) e, al loro interno, risultavano altresì elementi mancanti e/o indeterminabili per il suo calcolo, quali la tipologia di rimborso utilizzata (alla francese, all’italiana) e la metodologia usata per l’adeguamento del piano di rimborso.

 

L’assenza di tali specifiche, unitamente ad un valido piano di ammortamento allegato al contratto, preclude al cliente la possibilità di determinare nel corso del rapporto i costi collegati a ciascuna scadenza in termini di quota interessi, quota capitale ed ammontare del debito residuo ad ogni scadenza.

Anche il Testo Unico Bancario, agli artt. 116 e 117, impone all’intermediario finanziario il rispetto dell’onere di trasparenza informativa nei confronti del cliente in termini di pubblicità chiara dei tassi di interesse, prezzi ed altre condizioni economiche relative alle operazioni. Tra questi rientra il piano di ammortamento. Esso, infatti, deve essere fornito al cliente in forma idonea a rappresentare le specifiche condizioni economiche del contratto.

La sentenza

Nel caso di specie il Giudice di Udine – riscontrando effettivamente l’assenza sia del piano di ammortamento che delle specifiche tecniche atte a calcolare l’esatto costo del contratto stipulato fra le parti, ha decretato l’indeterminatezza delle clausole relative alle condizioni particolari per la determinazione della modalità di indicizzazione dei canoni.

Di conseguenza, la società di leasing si è vista costretta a restituire all’impresa la somma di Euro 97.656,44 oltre iva, oltre al pagamento delle spese di lite quantificate in ulteriori Euro 10.000,00.

L’esperienza di Martingale Risk, ed i casi fino ad oggi sottoposti alla nostra analisi, dimostrano come attualmente la maggior parte dei finanziamenti presentino criticità ed anomalie che, se validamente contestate, possono portare ad ottenere il rimborso di tutto quanto illegittimamente pagato negli anni alla banca.

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Martingale Risk, attraverso il proprio team di analisti finanziari, la cui esperienza e professionalità è ben nota sul mercato, dispone di tutti gli strumenti necessari per individuare ed accertare, attraverso una valutazione preliminare totalmente gratuita e senza impegno, gli errori commessi dalle banche, stimando anche gli importi potenzialmente recuperabili.

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Martingale Risk ha maturato un curriculum rilevante di Casi di successo, avendo chiuso in fase stragiudiziale o in corso di causa numerose transazioni e permesso a tanti clienti di recuperare le somme indebitamente corrisposte alla Banca e le perdite ingiustamente subite. Ciò è possibile grazie al team di tecnici e legali che, quotidianamente, si confermano un valido centro di eccellenza nella tutela dei diritti dei nostri clienti.

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Con i migliori saluti,

Martingale Risk