Grazie ad una Ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, un’azienda calabrese è riuscita a bloccare i pagamenti differenziali di un contratto derivato di tipo IRS, sospendendo un debito che aveva raggiunto l’importo di Euro 403.000.

La contestazione di contratti derivati capestro, dall’elevato profilo di rischiosità e contenuto speculativo, è un’azione legittima e doverosa qualora si ravvisi la presenza di gravi elementi contestabili alla Banca.

Questa tendenza prende forza mano a mano che i tribunali d’Italia pronunciano giurisprudenza in favore degli acquirenti di contratti derivati che agiscono in giudizio e che vincono, risolvendo larga parte dei propri dilemmi finanziari.

La vicenda

Anche il Tribunale di Lamezia Terme, con Ordinanza del 12.06.2014, ha accolto il provvedimento d’urgenza (ex. art 700 c.p.c.) presentato dall’azienda in condizioni di oggettiva difficoltà economica, messa alle strette dal pagamento di flussi differenziali di importo estremamente rilevante. Una delle cause principali di tale difficoltà è stata, senza dubbio, l’acquisizione del derivato inadeguato ed oltremodo costoso.

Nel caso specifico, l’azienda calabrese aveva acquistato un “Interest Rate Swap in ammortamento” che, da subito ha cominciato a generare flussi cedolari negativi che hanno portato l’investitore, a fine 2013, ad avere una situazione debitoria di circa Euro 403.000.

Di conseguenza l’impresa, per non aggravare ulteriormente la propria esposizione, ha presentato in Tribunale il ricorso ex art. 700 c.p.c. di cui sopra, con l’obiettivo di cristallizzare la propria posizione economica in attesa dell’esito del giudizio di merito.

Il provvedimento d’urgenza ha eccepito l’invalidità del contratto derivato sottoscritto a causa della violazione dell’obbligo di buona fede da parte dell’intermediario finanziario.

La Banca infatti avrebbe venduto al suo Cliente – non qualificabile come soggetto competente ed esperto (cosiddetto: “operatore qualificato”) – un contratto derivato dall’alto profilo di rischio e pertanto, non in linea con le competenze professionali dell’acquirente stesso.

La Sentenza

Il Giudice ha accolto la domanda dell’attore ed, in attesa della pronuncia definitiva da parte del Giudice di merito, ha ordinato alla Banca:

–          di non addebitare sul conto corrente del Cliente alcuna ulteriore somma generata in forza del derivato;

–          di non segnalare la posizione del Cliente in “Centrale dei Rischi” per via del credito vantato nei suoi confronti, né di procedere in via esecutiva.

Tale pronuncia, che rinvia il giudizio di merito al Giudice competente, ha evitato un ulteriore aggravamento o deterioramento della situazione finanziaria dell’azienda la quale, almeno fino alla Sentenza definitiva, non dovrà corrispondere alla Banca le ulteriori perdite fino ad allora maturate e non vedrà ulteriormente compromessa la propria immagine.

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