Se nei contratti di mutuo il tasso di mora pattuito oltrepassa la soglia stabilita dalla legge (Legge n.108/1996), esso risulta usurario e, pertanto, il cliente ha titolo per recuperare tutti gli interessi indebitamente pagati alla banca. Ciò è quanto il Tribunale di Benevento ha recentemente affermato, sulla scia di numerose altre sentenze, con Ordinanza del 30.12.2015, con la quale ha condannato una primaria banca a restituire al cliente Euro 353.700, 65 a titolo di interessi usurari.

L’Ordinanza risulta quanto mai importante dal momento che rafforza l’orientamento dei tribunali italiani – ormai prevalente – sul tasso di mora che, nei mutui, ha la funzione di indennizzare un eventuale inadempimento da parte del cliente a cui è stato concesso il finanziamento.

La pronuncia prima di tutto chiarisce il concetto secondo il quale il tasso di mora, rappresentando una componente del costo complessivo del credito erogato, deve sottostare alle soglie d’usura pubblicate trimestralmente da Banca d’Italia.

Sia l’art. 644 del codice penale che l’art. 2 della legge 108/1996 dispongono infatti che, ai fini della valutazione dell’usura, si debba tener conto di tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo convenute e delle spese (ad esclusione di imposte e tasse). Sulla base di tali disposizioni normative, l’interesse moratorio deve dunque necessariamente rientrare nel calcolo dell’usura in quanto consiste in un costo, se pur eventuale, connesso al finanziamento.

In secondo luogo, il Giudice ribadisce come l’accertamento dell’usurarietà del tasso vada effettuato al momento della stipula del contratto, in quanto l’interesse moratorio, al pari di tutti i costi collegati al mutuo, va considerato nel momento in cui esso viene promesso o convenuto, a qualunque titolo, indipendentemente dalla sua effettiva corresponsione. Si tratta dunque di una valutazione “genetica” e non legata al verificarsi dell’effettivo inadempimento.

Ne discende perciò che tutte le condizioni economiche praticate in contratto, anche se eventuali come nel caso del tasso di mora, devono rispettare la legge e in particolare la normativa antiusura nel momento in cui vengono pattuite.

Il CTU nominato dal Giudice ha analizzato il contratto di mutuo oggetto di vertenza, ravvisando l’effettivo superamento del tasso soglia al momento della stipula del contratto, nonostante la presenza della “clausola di salvaguardia”, un meccanismo volto a ricondurre entro i limiti di legge la determinazione degli interessi usurari eventualmente pattuiti in contratto. Il Giudice, nel caso di specie, ha ritenuto che la presenza di costi ulteriori rispetto agli interessi moratori, legati al mancato pagamento delle rate da parte del cliente, abbia permesso il superamento del tasso soglia, visto che il limite previsto dalla clausola di salvaguardia riguarda solo gli interessi di mora e non gli altri costi associati.

Per questo motivo, il Tribunale ha condannato l’istituto di credito a restituire al mutuatario la somma di Euro 353.700,65 oltre al pagamento delle spese di lite e di CTU.

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