Il Tribunale di Napoli, con Sentenza n. 7779 del 25/05/2015 , ha dato ragione ad una società campana operante nel settore degli impianti di condizionamento, che si è opposta in Tribunale alla richiesta della banca di pagamento delle rate scadute del mutuo, che ammontavano ad Euro 196.577,68.

Il Giudice, avendo riscontrato irregolarità ed anomalie relative alla determinazione dei costi del mutuo (ISC), ha concesso all’azienda di non pagare la somma pretesa dalla banca, ed in questo modo l’azienda ha risparmiato l’importo di Euro 196.577,68 precedentemente dovuti.

La vicenda

Nel caso di specie, l’istituto di credito, con decreto ingiuntivo, aveva preteso dalla Società la restituzione di Euro 196.577,68 oltre interessi, quale ammontare relativo alle rate scadute ed a quelle a scadere inerenti il finanziamento chirografario di Euro 250.000, stipulato tra le parti in data 02.10.2007.

Nel contratto in questione, però, il Giudice ha rilevato l’omessa indicazione da parte della banca dell’ ISC (Indicatore Sintetico di Costo) nel documento di sintesi che, al contrario, deve esplicitare le principali condizioni economiche praticate in contratto. Tale omissione, rappresentando una violazione del dovere di trasparenza da parte dell’intermediario finanziario, ha significato per il Giudice la nullità del contratto.

Non è stata ritenuta sufficiente dal Giudice nemmeno l’indicazione delle singole voci che concorrono al calcolo dell’ISC (tra cui tasso nominale, spese di istruttoria, costi di assicurazione ed altre condizioni economiche), dal momento che il cliente non può ricostruire l’ISC attraverso una semplice somma algebrica ma occorre calcolare una formula complessa contenuta nelle istruzioni della Banca d’Italia.

Per tutto quanto sopra, il Giudice ha accolto la domanda dell’azienda e revocato, pertanto, il decreto ingiuntivo, permettendo all’azienda un risparmio di Euro 196.577,68.

La Sentenza in commento ci ricorda che nei finanziamenti l’ ISC (o anche TAEG) è un valore che deve necessariamente essere segnalato dalla banca, a pena di nullità del contratto stesso.

L’ISC è un indicatore numerico molto importante, che non può e non deve essere trascurato. È il principale valore che rivela al cliente l’effettivo costo del finanziamento che dovrà sostenere, poiché nel suo calcolo viene considerato sia il tasso di interesse effettivo (diverso da quello nominale) che tutte le spese accessorie del finanziamento. È un elemento fondamentale, in quanto dà diritto al cliente di conoscere, in anticipo, il tasso annuale complessivo di spesa che dovrà affrontare e, dunque, la reale onerosità del finanziamento.

Secondo questa Sentenza, la mancata o non puntuale indicazione dell’ISC o TAEG alla data di stipula del finanziamento può generare persino la nullità dell’intero contratto, con obbligo di restituzione da parte della banca di tutti gli interessi indebitamente pagati dal cliente, e non solo di quelli ultra-legali.

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Possiamo quindi concludere che, ancora una volta, un decreto ingiuntivo presentato da una banca ad un’azienda si rivela infondato.

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