Il Tribunale di Torino, con la recente Sentenza n. 4987/2016 del 19 ottobre 2016, ha dichiarato la nullità del contratto quadro e del relativo derivato stipulato da un’azienda milanese, ed ha condannato la banca alla restituzione di Euro 142.948,47 equivalenti alla somma dei pagamenti subìti dalla Società a causa dello strumento finanziario.

La vicenda è iniziata nel momento in cui la Società, spinta anche dalle difficoltà dei pagamenti generati dallo swap di Euro 2.207.000 stipulato il 6-7-2012 con la Banca, ha incaricato Martingale Risk di verificare la correttezza delle condizioni pattuite con l’istituto di credito attraverso una perizia tecnico/finanziaria.

La perizia di Martingale Risk ha rilevato gravi irregolarità sia formali che sostanziali dello strumento finanziario, oltre al comportamento dell’intermediario non coerente con i principi di correttezza, diligenza e trasparenza previsti dal Testo Unico della Finanza.

La Società, sulla scorta della relazione tecnica, ha deciso di citare in giudizio la Banca. Quest’ultima infatti – dopo la sottoscrizione del contratto quadro del giugno 2012, aveva sollecitato alla Società la sottoscrizione di un derivato in esecuzione del contratto normativo. Nell’ordine di acquisto, però, non è risultata inserita la previsione della clausola di recesso anticipato ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico Finanziario (TUF).

Il TUF prevede infatti che, in caso di offerta fuori sede (vale a dire contratto stipulato fuori dai locali della banca), il contratto debba sempre prevedere la facoltà di recesso nei 7 giorni successivi alla firma quando a sottoscrivere il prodotto finanziario è un cliente al dettaglio, ovvero un’azienda non professionale che esegue il rapporto negoziale per fini estranei alla propria attività professionale. Entro tale termine, il cliente al dettaglio può dunque ripensarci e comunicare alla banca la propria volontà di recedere dal contratto.

La vicenda

Nel caso di specie, che l’azienda milanese fosse un operatore non professionale lo si evince anche dalla stessa documentazione prodotta in giudizio, dal momento che nel contratto quadro era stata prevista da parte della banca tale possibilità di recesso anticipato.

Ma ciò non è risultato sufficiente per il Giudice di Torino. Infatti, non solo il contratto quadro, ma anche tutte le successive stipulazioni in esecuzione di esso devono contenere tale clausola, a pena di nullità.

In difetto di ciò, il Giudice ha ritenuto insussistente l’informazione relativa al diritto di recesso e dichiarato la nullità sia del contatto normativo che dello swap per violazione delle norme contenute nell’art. 30 TUF, con conseguente restituzione in favore della Società delle somme indebitamente pagate, quantificate in Euro 142.948,47 oltre interessi legali.

Perché è importante affidarsi a consulenti esperti

L’esperienza maturata da Martingale Risk dimostra come gran parte dei contratti derivati negoziati dalle banche italiane presentino irregolarità che, se contestate, potrebbero portare alla potenziale nullità degli stessi e alla conseguente restituzione delle perdite subite, grazie all’ausilio dei periti e degli avvocati Martingale Risk altamente specializzati in diritto bancario e finanziario, che elaborano perizie solide e fondate e sono in grado di sfruttarle validamente nella negoziazione con la banca.

Martingale Risk, società leader nella consulenza per la soluzione di problematiche bancarie e finanziarie, mette a disposizione gli strumenti atti a verificare la correttezza dei contratti derivati sottoscritti, ma anche dei contratti di mutuo, leasing, conti correnti ed investimenti finanziari.

Una volta accertata, tramite un Check-up gratuito, la presenza di anomalie contestabili alla Banca e gli importi potenzialmente recuperabili, Martingale Risk propone un mandato professionale finalizzato al recupero di tutto quanto illegittimamente pagato, facendo leva sulle migliori competenze professionali tecniche e legali disponibili presso la propria struttura.

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