Le condizioni economiche praticate nei conti correnti devono essere preventivamente pattuite per iscritto tra le parti, a pena di nullità delle clausole e delle condizioni applicate dalla banca.

La conferma arriva dalla Sentenza n. 938/2016 del 18/8/2016 del Tribunale di Prato, con la quale un’Azienda è riuscita ad evitare il pagamento di Euro 373.602,14 oltre interessi richiesto dalla banca mediante decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Dopo attento ricalcolo delle somme “dare- avere” ad opera del CTU in giudizio, la Società si è vista costretta a restituire la minor somma di Euro 17.779,95, giovando così di un consistente sconto sul proprio debito.

La vicenda

La banca aveva inizialmente ingiunto alla Società il pagamento della somma di Euro 373.602,14 per saldo negativo su un conto corrente (n. 3571046). L’impresa si è opposta in giudizio, presentando controdeduzioni che evidenziavano irregolarità non solo sul conto corrente oggetto di vertenza, ma anche sugli altri conti intrattenuti con il medesimo istituto da anni. L’azienda dunque non solo si è opposta al pagamento della somma pretesa dalla banca, ma ha altresì contestato la regolarità di tutti i conti correnti, 5 in totale.

La sentenza

Il Tribunale di Prato, accertando la presenza negli estratti conto di interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto illegittimamente applicate, ha revocato il decreto ingiuntivo della banca, accertando per contro la sussistenza di un credito dell’Azienda anziché un debito nei confronti dell’ Istituto di credito.

Detta somma è stata scontata dal complessivo debito che l’impresa aveva nei confronti della banca anche per finanziamenti ed anticipi su fatture in essere tra le parti e la Società – previa compensazione – ha dovuto pagare alla banca solo la minor somma di Euro 17.779,95.

Motivazione della decisione risiede nella mancanza dei contratti di apertura di conto corrente, più volte richiesti dalla Società anche in via stragiudiziale. La loro accensione non è risultata formalizzata in alcun documento contrattuale contenente l’esatta definizione degli interessi e tutte le condizioni economiche che poi sarebbero state applicate in corso di rapporto. Dunque, in assenza del contratto di apertura pattuito per iscritto tra le parti, le clausole unilateralmente applicate dalla banca sono risultate nulle, con conseguente applicazione dei tassi legali stabiliti per legge in sostituzione di quelli effettivamente utilizzati ai sensi dell’art. 117 TUB.

 

L’importanza di affidarsi a consulenti esperti 

L’esperienza maturata da Martingale Risk dimostra come la maggior parte dei conti correnti intrattenuti dalle aziende con la propria banca presentino oneri illegittimi e condizioni economiche applicate in assenza di una valida pattuizione. Pertanto queste irregolarità, se contestate, potrebbero portare alla recupero in favore dei clienti degli importi ingiustamente pagati.

Anche un decreto ingiuntivo potrebbe risultare infondato se la somma pretesa dalla banca è frutto di un rapporto bancario viziato da criticità ed illegittimità.

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